L’abbandono di rifiuti diventa un reato contravvenzionale: lo prevede il Decreto GIUSTIZIA, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (convertito con LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137) ed in vigore dal 10 ottobre 2023.
Non solo, si estende la confisca (art. 240-bis) ai casi di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro l’ambiente (art. 452-octies, primo comma, c.p.).
- Facciamo il punto sulle novità introdotte dal Decreto GIUSTIZIA 2023
Nell'articolo
Abbandono di rifiuti: da illecito amministrativo a reato contravvenzionale: cosa cambia col DL 105/2023
Il comma 1 dell’articolo 6-bis del D.L. n.105/2023 convertito modifica il comma 1 dell’articolo 255 (Abbandono di rifiuti) del D. Lgs. 152/2006, prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti, punito con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.
Il Decreto trasforma la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro alla previsione della pena dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Non cambia, invece la fattispecie prevista dall’art. 255.
Confisca
Un ulteriore modifica alla disciplina penale ambientale nel comma 3 dell’articolo 6-bis del D.L. n.105/2023 convertito.
Il Decreto Giustizia 2023 modifica il Codice penale all’articolo 240-bis che prevede la Confisca in casi speciali del denaro o dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito.
Si aggiungono reati che consentono tale confisca
- l’inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.);
- il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).
Confisca e reati ambientali: quando è prevista?
Ricordiamo che, in base all’art. 240-bis, primo comma del codice penale, la confisca in casi particolari nell’ambito dei delitti contro l’ambiente, è già prevista per i delitti di
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.),
- associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro l’ambiente (art. 452-octies, primo comma, c.p.).
Alla luce delle modifiche del Decreto Giustizia 2023, ricapitoliamo i reati ambientali e le pene ora previste:
Fattispecie di reato | Articolo del Codice penale | Pene previste post Decreto Giustizia 2023 |
---|---|---|
Inquinamento ambientale: chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, di porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. | 452-bis c.p | -Confisca art.240-bis -reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 |
Morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale | L’art. 452-ter c.p. | Confisca art.240-bis -la reclusione da 2 anni a 6 mesi a 7 anni nel caso di lesione che determini una malattia superiore a venti giorni; reclusione da 3 a 8 anni nel caso di lesione grave; – reclusione da 4 a 9 anni nel caso di lesione gravissima; reclusione da 5 a 10 anni nel caso di morte |
Traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioattività | 452-sexies c.p | -Confisca art.240-bis -reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. La pena è aumentata nel caso di pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, di porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata fino alla metà nel caso di pericolo per la vita o l’incolumità delle persone. |
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti | 452-quaterdecie | -Confisca art.240-bis -reclusione da 1 a 6 anni (da 3 a 8 anni nel caso di rifiuti ad alta radioattività). |
Aggravanti di reato: cosa prevede il Decreto Giustizia 2023
La lett. b) modifica il secondo comma dell’art. 452-bis, in materia di circostanze aggravanti del delitto di inquinamento ambientale, e
- trasforma in circostanza aggravante a effetto speciale il delitto di disastro ambientale, con aumento della pena da un terzo alla metà, nel caso di produzione del disastro in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Finora era “a effetto comune” vale a dire con aumento della pena fino a un terzo.
- Nuova aggravante “speciale”: il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat causati dall’inquinamento diventano circostanza aggravante a effetto speciale con aumento della pena da un terzo a due terzi.
Decreto Giustizia 2023: i testi normativi
Riportiamo di seguito i testi normativi citati e oggetto di analisi
((Art. 6 - ter del Decreto Giustizia 2023 - TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105 Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena e' aumentata fino al doppio». 2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis,»; b) all'articolo 25-octies.1: 1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote»; 2) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»; 3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasferimento fraudolento di valori». 3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: «dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies»; b) all'articolo 452-bis, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi»; c) all'articolo 452-quater, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'».))
Codice Penale: i testi modificati dal Decreto Giustizia 2023
«Art. 255. (Abbandono di rifiuti) 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena e' aumentata fino al doppio. 1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio. 2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.». - Si riporta il testo degli articoli 24 e 25-octies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla presente legge: «Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale) - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi.» «Art. 452-quater. (Disastro ambientale) - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.».
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