Nel caso di specie, i Giudici hanno ribadito quanto disposto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla categorizzazione in “rifiuto speciale“, che qualifica un veicolo “fuori uso“ come un “rifiuto speciale“, rilevando la volontà di abbandono da parte del proprietario e la oggettiva inidoneità del veicolo a svolgere la sua funzione ( Cass. sez. 3^, 20 dicembre 2011-20 febbraio 2012 n. 6667 e a Cass. sez. 3^, 13 aprile 2010 n. 22035, citate dal Tribunale).
Inoltre, i giudici hanno richiamato anche le conclusioni elaborate in un’altra recente sentenza Cass. sez. 3^, 2 aprile 2013 n. 40747, con la quale era stato precisato che “in tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato “fuori uso” in base alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 209 del 2003, art. 3, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata”.
La Corte ha anche respinto la richiesta da parte del ricorrente, colpevole di aver abbandonato il veicolo fuori uso, di adire alla procedura oblativa poiché come aveva ammesso lo stesso ricorrente, non era stata mai proposta prima della decisione del giudice.
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Riferimenti normativi:
Cass. pen. sez. III, sentenza n. 20492, del 19 maggio 2014
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