Acque marine: aggiornamenti su buono stato ambientale e traguardi ambientali

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Nel DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2022 (GU n.235 del 7-10-2022), il Governo approva il Programma di misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale con riferimento all’ambiente marino.

Il Decreto abroga il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017 che definiva le strategie per l’ambiente marino in attuazione del Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 che attua in Italia la direttiva 2008/56/CE, il quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino.

Buono stato ambientale delle acque: le modifiche nel Decreto 15 febbraio 2019

Con Decreto del 15 febbraio 2019 (in GU n.69 del 22 marzo 2019) il Ministero dell’Ambiente aggiorna i criteri per determinare il buono stato ambientale delle acque marine e per la definizione dei traguardi ambientali.
I requisiti del buono stato ambientale, (di cui all’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 3 ottobre 2010, n. 190), sono determinati nell’allegato I al DM 15/2/2019. I traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale (di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 190/2010), sono definiti nell’allegato II.
Ricostruiamo la normativa di riferimento per la tutela nazionale ed europea dell’ambiente marino.

Decreto 10 ottobre 2017 (abrogato) il Programma di misure per l’ambiente Marino

Con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/10/2017 (in GU del 23/11/2017) il Governo ha approvato Il Programma di Misure relative alla definizione di strategie per l’ambiente marino finalizzato a conseguire o mantenere un buono stato ambientale delle acque ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, decreto di attuazione della direttiva 2008/56/CE “che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino”.

Il Ministero dell’ambiente esercita la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività avvalendosi di un apposito Comitato tecnico per l’elaborazione di uno o più programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buono stato ambientale delle acque marine, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Unificata.
Il Ministero, già con decreto del 17 ottobre 2014, ha determinato i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine e definito i traguardi ambientali al fine di conseguire il buono stato ambientale. Poi con decreto 11 febbraio 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014) aveva determinato gli indicatori associati ai traguardi ambientali e i programmi di monitoraggio.
Nel 2016, il Ministero ha fornito un approfondimento e un chiarimento in relazione al percorso di approvazione delle proposte relative al Programma di misure, per rispondere adeguatamente al caso EU Pilot n. 8673/16/ENV, poi arcihiviato nel dicembre 2016.

Il Programma di Misure, predisposto dal Ministero dell’ambiente con il supporto tecnico di ISPRA e con il coinvolgimento e la condivisione di tutte le amministrazioni centrali, delle amministrazioni regionali, nonché con il supporto tecnico di Unioncamere è stato reso disponibile dall’Istituto con tutte le informazioni inerenti su sito web appositamente dedicato. Successivamente il programma è stato trasmesso alla Commissione europea per adempiere al dovuto obbligo di reporting mediante il sistema Reportnet, gestito dalla Agenzia per l’ambiente europea.

Il quadro normativo nazionale per l’ambiente marino

Il decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, indica azioni e fasi di attuazione della strategia per l’ambiente marino e per la determinazione del buono stato ambientale (GES) di cui all’art. 9, e la definizione dei traguardi ambientali (Target) di cui all’art. 10, per i quali richiede un aggiornamento ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste negli stessi articoli.
L’articolo 9 costituisce un apposito Comitato tecnico (che include tutte le amministrazioni competenti in materia di attuazione del D.Lgs. n.-190/2010, nonché tutte le regioni e una rappresentanza dell’Unione delle province italiane e dell’Associazione nazionale comuni italiani) che indichi i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base di descrittori qualitativi (di cui all’allegato I del D,Lgs.) e tenuto conto delle pressioni e degli impatti (di cui all’allegato III del D.Lgs.n.190/2010) e delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell’idromorfologia, (di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III del D.Lgs.n.190/2010).
All’art. 10 si prevede che il Ministero avvalendosi del Comitato e sentita la Conferenza unificata, elenchi i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell’allegato III (delD.Lgs.n.190/2010) e dell’elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell’allegato IV del D.Lgs.n.190/2010).

Il quadro europeo per l’ambiente marino

La materia è regolata con direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla strategia per l’ambiente marino, i cui elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell’elaborazione delle strategie (contenuti nell’allegato III) sono stati aggiornati di recente dalla direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017, attuata in Italia con decreto del 15 ottobre 2018 del Ministro dell’ambiente
Sempre nel 2017 la Commissione europea ha provveduto a definire i criteri e le norme metodologiche relative al buono stato ecologico delle acque marine, nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione per garantire il rispetto degli obblighi connessi al secondo ciclo di attuazione delle strategie per l’ambiente marino.

Definizione dello stato ambientale e dei traguardi ambientali

Con decreto del Ministro dell’ambiente n. 249 del 17 ottobre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014) si è provveduto alla «Determinazione dei requisiti del buono stato ambientale e Definizione dei traguardi ambientali con il quale si è provveduto a determinare i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine e a definire i traguardi ambientali, come previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190»;
Il Comitato tecnico in due riunioni nel 2018 ha poi approvato la proposta di aggiornamento della valutazione ambientale e della definizione di Buono Stato Ambientale (GES) e Traguardi Ambientali (Target) per ciascuno degli 11 Descrittori della Strategia marina.
Il Ministero dell’ambiente con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA ha quindi provveduto ad assicurare, con adeguate modalità operative, incluso l’uso del proprio sito internet, informazioni relative alla valutazione aggiornata dello stato dell’ambiente marino, alla determinazione del buon stato ambientale ed ai traguardi ambientali e a fine dicembre ha definitivamente approvato la proposta sull’aggiornamento della definizione di buono stato ambientale, tenendo conto degli esiti della prevista consultazione pubblica, cui è seguita poi l’acquisizione del parere della Conferenza Unificata nel gennaio 2019.

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Redazione InSic

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