Acque reflue: esercizio commerciale al pari delle acque reflue industriali

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La Cassazione Penale, Sez. III, con sent. n. 27552 del 1 luglio 2015, ha affermato che i reflui di un locale commerciale non sono equiparabili ai reflui domestici per qualità e quantità, ma ai reflui industriali;e che nel caso di trasferimento della gestione dal cedente al cessionario, non si trasmetta l’autorizzazione allo scarico dei reflui industriali perché bisogna verificare di volta in volta i requisiti personali di ciascun soggetto.

Il fatto
Il titolare di un esercizio commerciale è stato dichiarato dal Tribunale di Palermo, il responsabile penale per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 124 e 137, concernente l’autorizzazione agli scarichi e le relative sanzioni penali, per aver smaltito i reflui del suo locale senza avere la prescritta autorizzazione.
Per queste ragioni, il titolare della ditta ha proposto ricorso per cassazione sostenendo l’illogicità della motivazione del Tribunale che ha riconosciuto che egli era subentrato ad un precedente gestore, ma che ciò non corrispondeva a subentrare nelle autorizzazioni della precedente gestione.

Secondo la Cassazione Penale
La Cassazione Penale ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal titolare del locale, affermando che lo scarico delle acque reflue proveniente da un esercizio commerciale adibito a bar è equiparato allo scarico delle acque reflue industriali, in quanto non è equiparabile per caratteristiche qualitative e quantitative con lo scarico delle acque reflue domestiche (così Cass. Pen., sez. III, sent. n. 36982/2011); oltre al fatto che l’autorizzazione allo scarico dei reflui industriali non è trasmissibile in caso di cessione di attività con mutamento del soggetto gestore.
Inoltre, a sostegno di quanto affermato va sottolineato che il ricorrente si era recato, a seguito dell’intervento degli accertatori presso il suo esercizio, dalla autorità competente per richiedere il rilascio dell’autorizzazione.
Alla luce di quanto esposto, gli Ermellini hanno ritenuto che non vi fosse un’illogicità o una contraddizione nella sentenza del Tribunale di Palermo, e che l’autorizzazione allo scarico dei reflui industriali, nel caso di trasferimento della gestione dell’impianto produttivo dei reflui dal soggetto cedente al cessionario, non può trasmettersi perché è subordinata alla verifica dei requisiti personali di ciascun soggetto.
Per queste ragioni, la Cassazione Penale ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare del locale commerciale.


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Redazione InSic

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