Modulistica

Albo Nazionale Gestori Ambientali: le disposizioni del DM 120 del 2014

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Il DM 120 del 2014 definisce le modalità di organizzazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, i requisiti di imprese e responsabili tecnici, nonché i termini e le modalità di iscrizione.
In questo articolo vediamo cos’è l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, chi deve iscriversi, quanto costa e quale la divisione in categorie e classi e le prescrizioni da seguire alla luce dell’attuale normativa.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: cos’è

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali è l’Autorità, disciplinata dall’art. 212 D.lgs 152/06 (già Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – art. 30 D.lgs n. 22/97) presso la quale devono iscriversi determinate imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti.

Albo Gestori Ambientali: categorie e classi

Le attività sottoposte ad iscrizione all’Albo sono suddivise in differenti categorie a seconda dell’attività svolta dall’impresa.

A loro volta le categorie sono divise in classi, a seconda della popolazione complessivamente servita e/o delle quantità di rifiuti gestite annualmente.

DM 120 del 2014: requisiti e termini di iscrizione all’Albo

Con il DM n. 120/2014 il Ministero della Transizione Ecologica ha dettato le regole per:

  • le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali,
  • i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici,
  • i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali.

    L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, costituito presso il Ministero della Transizione Ecologica è articolato nei seguenti organi:
    Comitato Nazionale, con sede presso lo stesso Ministero.
    Sezioni regionali e provinciali con sede presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome.

Comitato Nazionale: di cosa si occupa

Ecco nel dettaglio le competenze del Comitato Nazionale:
• ha potere deliberante
• cura la formazione, la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’Albo
• stabilisce i criteri per l’iscrizione nelle categorie e classi
• fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d’iscrizione
• fissa i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell’incarico di responsabile tecnico e determina le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale dello stesso Per lo svolgimento di tali attività il Comitato nazionale può istituire commissioni con la partecipazione di componenti delle Sezioni regionali e provinciali
• fissa i criteri generali per gli interventi a sostegno dei soggetti iscritti
• coordina l’attività delle Sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi
• disciplina le modalità per l’invio delle domande e delle comunicazioni all’Albo secondo procedure telematiche
• determina la modulistica da allegare alle domande di iscrizione;
• fissa i contenuti dell’attestazione
• propone agli organi di controllo accertamenti ispettivi agli iscritti al fine di verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti
• decide i ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali
• adotta direttive nei confronti delle Sezioni regionali e provinciali
• istituisce, in relazione a specifiche esigenze, gruppi di lavoro
• valuta e delibera in merito alle risultanze dei lavori svolti dalle sezioni speciali del Comitato nazionale

Le Sezioni regionali e provinciali: di cosa si occupano?

Ecco nel dettaglio le competenze delle Sezioni regionali e provinciali:
• ricevono e istruiscono le domande di iscrizione all’Albo e deliberano sulle stesse;
• deliberano l’accettazione delle garanzie finanziarie richieste per l’esercizio dell’attività oggetto della domanda di iscrizione
• adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell’iscrizione
• effettuano attività informative e formative per i soggetti iscritti all’Albo secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione
• redigono e aggiornano l’elenco delle imprese iscritte all’Albo aventi sede nel proprio territorio
• redigono ed inviano al Comitato nazionale una relazione annuale sull’attività svolta
• comunicano alle camere di commercio competenti e all’Albo delle imprese artigiane l’avvenuta iscrizione all’Albo dei soggetti richiedenti per l’annotazione nel registro delle imprese dell’iscrizione stessa, che deve essere riportata in tutti gli atti riguardanti le imprese iscritte all’Albo
• comunicano al Comitato nazionale i provvedimenti di iscrizione all’Albo nonchè i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento e di variazione delle iscrizioni ai fini dell’aggiornamento dell’Albo stesso
• rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative alle imprese iscritte all’Albo, avvalendosi degli uffici delle Camere di commercio
• verificano, attraverso gli organi di controllo la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’Albo.

Chi si deve iscrivere all’Albo dei Gestori Ambientali?

Ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006, l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di:
– raccolta e trasporto di rifiuti;
– bonifica dei siti;
– bonifica dei beni contenenti amianto;
– commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Inoltre, come stabilito dall’art. 194, c. 3 del D.lgs 152/2006, è previsto l’obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti all’interno del territorio italiano. La domanda d’iscrizione va presentata alla Sezione regionale o provinciale di competenza dell’impresa o dell’ente.

Le domande relative all’iscrizione sono trasmesse alle Sezioni con modalità telematica mediante accesso autenticato sul portale dell’Albo www.albonazionalegestoriambientali.it.

Per chi è prevista l’iscrizione semplificata?

Procedure di iscrizione semplificata sono previste per:

  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti; nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno (vedi art. 212, c. 8 del D.lgs. 152/2006);
  • imprese che raccolgono e trasportano rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Decreto n. 65/2010)
  • aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici (D. Lgs. 267/2000), per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

Inoltre la legge n. 124/2017, all’art. 1, c. 124 e il Decreto1 febbraio 2018 prevedono ulteriori modalità di iscrizione semplificata.

L’Albo con Deliberazione n. 3 del 3 settembre 2014 riporta la Modulistica per la comunicazione per l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione con procedura semplificata.

Chi è esonerato dall’iscrizione?

Sono esonerati dall’obbligo di cui dell’art. 212, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006, le organizzazioni di cui:

  • agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e
  • al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

limitatamente all’attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli.

In particolare:
– gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;
– i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno (a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti)
Tali soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.

Quali sono le categorie per le quali è richiesta l’iscrizione

L’art. 8 del DM n. 120/2014 precisa che l’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:

Categoria 1

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
Categoria 2-bis
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Categoria 3-bis
Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
Categoria 4
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
Categoria 5
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
Categoria 6
Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Categoria 7
Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
Categoria 8
Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Categoria 9
bonifica di siti;
Categoria 10
Bonifica di beni contenenti amianto.

  • Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
  • Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Le Sottocategorie dell’Albo Gestori Ambientali

  • Sottocategoria 4bis: attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi cui all’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
  • Sottocategoria 2ter: associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1 del D.M. 1 febbraio 2018.

Iscrizioni in categoria e attività praticabili

Fermo restando quanto previsto all’articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.
Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.
L’art. 9, invece, prevede le categorie e le relative classi delle attività per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo.

Per tutti i dettagli circa le categorie consulta la pagina del sito Albo Gestori Ambientali

All’interno di ogni categoria sono previste specifiche classi dimensionali

Quali sono i requisiti per l’iscrizione all’Albo?

Le condizioni per l’iscrizione sono consultabili nel sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e suddivisi in:Requisiti soggettivi comuni a tutte le categorie

  • Requisiti dell’impresa e dell’ente
  • Requisiti di idoneità finanziaria
  • Requisisti di idoneità tecnica
  • Attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto.

Iscrizione all’Albo: cambiano le prescrizioni dal 15 marzo 2022

Con Deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022 il Comitato Gestori ambientali ha modificato le prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’ Albo, alla luce delle più recenti novità normative: le modifiche saranno operative a partire dal 15 marzo 2022.

Come rinnovare l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali?

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

Quanto costa l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali?

Il costo per l’iscrizione all’Alo dei Gestori Ambientali prevede diritti di segreteria e diritti annuali e garanzie finanziarie secondo le seguenti tabelle:

Il Responsabile Tecnico secondo il DM 120 del 2014

L’art. 10, comma 4 del DM 120/2014 stabilisce inoltre che le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali devono nominare un Responsabile Tecnico.

Compito del responsabile tecnico è quello di:

  •  assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa
  • vigilare sulla corretta applicazione della normativa di riferimento.

L’incarico deve essere ricoperto da una figura in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato Nazionale

Sanzioni

L’inosservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni all’Albo gestori ambientali è sanzionata dall’art. 256 D.Lgs n. 152/06 che riconosce come illecito penale l’omessa iscrizione e l’inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o la carenza dei requisiti e le condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni.
Sono previste, inoltre, sanzioni disciplinari di sospensione o cancellazione dall’Albo riportate nel DM 406/98 ed adottate dalle Sezioni regionali o provinciali dell’Albo.

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