Modulistica

Albo Gestori: indicazioni sul rinnovo iscrizione fuori tempo

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Una nuova circolare del Comitato Gestori (Circ. n.413 del 6 aprile) chiarisce sulla presentazione delle domande di rinnovo dell’iscrizione che pervengano successivamente ai cinque mesi precedenti alla scadenza dell’iscrizione. In questo caso, secondo il Comitato, le attività non potranno essere svolte…

Il rinnovo dell’Iscrizione
Ricorda il Comitato che con Regolamento dell’Albo (DM 3 giugno 2014 n.20) si stabilisce che (art. 22 comma 1) le imprese e gli enti iscritti all’Albo sono tenuti a rinnovare l’iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione, presentando un’autocertificazione, resa alla Sezione regionale o provinciale ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti.
Ai sensi dell’articolo 22 comma 2, le imprese e gli enti iscritti (ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), possono presentare la comunicazione di rinnovo dell’iscrizione ogni dieci anni, e la domanda di rinnovo deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell’iscrizione.

Quest’ultimo dato temporale serve alla Sezione regionale o provinciale per l’espletamento dell’istruttoria relativa al rinnovo dell’iscrizione onde evitare una interruzione temporale tra l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione, tenuto anche conto della validità della documentazione autocertifìcata dall’impresa che presenta domanda di rinnovo.


In caso di rinnovo tardivo…
Secondo il Comitato gestori, pertanto, le domande di rinnovo dell’iscrizione possano essere accolte solo se presentate nell’arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi previsto dal regolamento.
Se la domanda viene presentata successivamente al suddetto termine di cinque mesi, il rinnovo dell’iscrizione, tenuto conto dei tempi necessari per il relativo procedimento, potrà essere effettuato oltre il termine di scadenza dell’iscrizione. Quindi, una volta scaduto detto termine, fino alla notifica del provvedimento di rinnovo, le attività oggetto dell’iscrizione non potranno essere svolte.

Redazione InSic

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