Albo gestori

Albo Gestori: sospensioni per mancato versamento: indicazioni a partire dal 30 giugno 2020

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Con Circolare n.5 del 27 aprile 2022 il Comitato Gestori torna sulle tempistiche di notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione.

Il Comitato nazionale ha ritenuto opportuno rivedere le tempistiche (ex artt. 20, comma 1, lettera f) e 24, comma 7, del D.M. 120/2014) per tutte le imprese sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili.

La Circolare sostituisce le indicazioni fornite con Circolare n. 8 del 7 luglio 2020 (e prim’ancora con circolari del 4 maggio 2018, n. 144 e del 4 settembre 2018, n. 149).

Circolare n.5/2022 – Imprese prive di PEC valida e irreperibili: cosa fa il Comitato gestori ambientali?

Le Sezioni regionali, espletata la procedura di notifica a mezzo PEC, in assenza di riscontri dell’avvenuta ricezione, provvedono alla pubblicazione sul sito web dell’Albo dell’elenco delle imprese sospese o cancellate, riportando, per ciascuna impresa, il numero d’iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione.

Secondo il Comitato, la pubblicazione sostituisce la notifica ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/90.

Cosa succede in caso di irreperibilità delle imprese oltre il 30 aprile (di ogni anno)

  • Decorso il termine del 30 aprile (quando scade il versamento del diritto  annuale  d’iscrizione) le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare le sospensioni per mancato versamento del diritto d’iscrizione entro la data del 20 maggio con decorrenza 15 giugno e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento. Nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° giugno;
  • nel caso in cui le imprese permangano per più di dodici mesi nelle condizioni di non aver pagato il diritto annuo (art.24, comma 7 del D.M. 120/2014), le Sezioni regionali e provinciali dovranno deliberare la cancellazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del D.M. 120/2014 entro il giorno 5 del mese di luglio e notificare, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo provvedimento con decorrenza dal giorno 1 del successivo mese di agosto.
    Nei casi di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, le Sezioni provvederanno mediante pubblicazione sul sito web dell’Albo il giorno 16 del mese di luglio.

Cosa prevedeva la Circolare n.8/2020 sulle sospensioni per ritardati pagamenti all’Albo

Con Circolare n. 8 del 7 luglio 2020 il Comitato gestori era intervenuto sul versamento dei diritti annuali d’iscrizione all’Albo alla luce della proroga del DL Cura Italia (DL. 18/2020) al 30 giugno 2020 del termine ultimo di versamento.
Spiegava il Comitato che nel 2020, in deroga a quanto previsto alle circolari del 4 maggio 2018, n. 144 e del 4 settembre 2018, n. 149, la procedura dovrà seguire le indicazioni che seguono.

Sospensioni dall’Albo Gestori dopo il 30 giugno 2020

Le Sezioni regionali, decorso il termine del 30 giugno 2020, provvederanno a
• deliberare le sospensioni per mancato versamento del diritto d’iscrizione entro il 31 luglio con decorrenza 15 settembre e notificheranno a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento;
• in caso di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvederanno mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° settembre, riportando, per ciascuna impresa, il numero d’iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione;
• nel caso in cui le imprese permangano per più di dodici mesi in sospensione dall’Albo per mancato versamento del pagamento (art. 24 comma 7 del DM 120/2014) le Sezioni regionali e provinciali provvederanno a deliberare la cancellazione dall’Albo entro il 31 luglio e notificheranno, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo provvedimento con decorrenza 15 settembre;
• Nei casi di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, le Sezioni regionali, come già disposto alla lettera a), provvederanno mediante pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° settembre.

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