Dall’Albo Gestori ambientali arriva la Circolare 2/2024 del 9 luglio che chiarisce sulle nuove norme introdotte dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 sull’utilizzo di veicoli noleggiati
senza conducente per il trasporto di merci su strada, in coerenza con le nuove regole UE a riguardo, previste in direttiva (UE) 2022/738.
- Ricostruiamo la normativa di riferimento e i chiarimenti del Comitato Gestori ambientali
L’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 o DECRETO SALVA-INFRAZIONI 2023 convertito con modificazioni nella Legge 10 agosto 2023, n. 103, ha recepito la direttiva (UE) 2022/738 relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (con modifica dell’articolo 84 del Codice della Strada (CdS), di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
La Direttiva 2022/738 modifica la direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (che stabilisce un livello minimo di apertura del mercato riguardo all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada), in quanto quest’ultima non consentiva alle imprese di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione di veicoli presi a noleggio.
La Direttiva, fra l’altro, permette di impiegare veicoli noleggiati in qualsiasi Stato membro, non solo nello Stato membro in cui sono stabilite le imprese.
Nell'articolo
Circolare n.2 del 9 luglio 20204 chiarimenti sul trasporto rifiuti con veicoli senza conducente
Il Comitato nazionale ha ritenuto necessario fornire i seguenti aggiornamenti operativi:
- i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che
internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano
utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 8, comma 2); - i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del
citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione
europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza
conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in
circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2); - è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing;
- è vietata la sub-locazione;
- per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento
articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso
dei veicoli (conto proprio e conto terzi) la limitazione non è applicabile; - i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere
oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate
(art. 84, comma 4 e 4-bis).
La Circolare 995 del 2013
Con la Circolare n. 995 del 9 settembre 2013 (in allegato) il Comitato Nazionale Albo Gestori ha fornito dei chiarimenti operativi in ordine ai titoli di disponibilità dei veicoli da ritenersi idonei per l’iscrizione all’Albo, con riguardo particolare alle procedure relative alle modalità per dimostrare la disponibilità dei veicoli mediante locazione senza conducente e mediante comodato senza conducente.
Autotrasportatore: regole per l’accesso alla professione
La Circolare rispondeva alle norme in materia di accesso alla professione di autotrasportatore e di immatricolazione dei veicoli, ed ha fornito chiarimenti riguardo i titoli di disponibilità ammessi e per i quali è richiesta la documentazione attestante tale disponibilità.
Pertanto, erano ritenuti idonei, sia per il trasporto in conto proprio che per il trasporto per conto di terzi i titoli di disponibilità come proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e leasing dei veicoli.
Inoltre, era consentita
- per i veicoli immatricolati ad uso di terzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, la disponibilità mediante locazione senza conducente, purché entrambe le imprese, locatrice e locataria, siano iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, al REN (Registro Elettrico Nazionale di cui all’art.16 del Regolamento (CE) 1071/2011) e, quindi, titolari di autorizzazione.
- Per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6 t e per i veicoli ad uso speciale è ammessa la disponibilità mediante locazione senza conducente qualora il locatore sia esercente dell’apposita attività (con idonea iscrizione al Registro delle Imprese) e i veicoli siano immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione, ferma restando la necessaria regolare iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al REN del locatario qualora lo stesso eserciti l’attività di trasportatore per conto di terzi.
Risulta ammesso, quale titolo di disponibilità dei veicoli, il comodato senza conducente e, fermo restando il necessario possesso da parte del locatario del titolo per l’esercizio dell’attività, è ammissibile il comodato senza conducente anche dei veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009.
Non era consentito, invece, il comodato riguardante i veicoli adibiti ad uso proprio.
Iscrizione dei veicoli mediante locazione senza conducente
Modificata la parte relativa alla iscrizione dei veicoli in disponibilità dell’impresa mediante locazione senza conducente: ai fini dell’iscrizione le imprese interessate dovevano presentare alla Sezione regionale, oltre e in aggiunta alla prevista documentazione, copia del contratto di locazione corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. Laa circolare dettaglia anche i contenuti del contratto di locazione (vedi punto 2).
Al punto 3 si fa riferimento invece alla iscrizione dei veicoli in disponibilità dell’impresa mediante comodato senza conducente. Il Comitato ricorda che con circolare 7 dicembre 2011, n. 4/2011/TSI il ministero ha chiarito che ai fini dell’immissione in circolazione, la disponibilità del veicolo va dimostrata dall’impresa autorizzata con la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’Ufficio della Motorizzazione Civile competente, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato.
L’Ufficio rilascia una copia semplice della dichiarazione, dopo aver verificato sul contratto che la dazione in comodato non preveda alcuna controprestazione onerosa, né pecuniaria, né di altro genere da parte del comodatario e non contenga altre figure giuridiche.
Le imprese che intendono utilizzare, ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale Gestori Ambientali, i veicoli ad uso di terzi assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009 in disponibilità mediante comodato senza conducente, dovranno presentare alla Sezione regionale, oltre e in aggiunta alla prevista documentazione, copia della dichiarazione, vistata dal competente UMC e corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art.47 del D.P.R.445/2000.
Per i veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009, invece, le imprese dovranno presentare copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art.47 del D.P.R.445/2000.
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