La messa in sicurezza di un sito inquinato costituisce una misura di prevenzione dei danni, espressione del principio di precauzione e del principio dell’azione preventiva, che grava sul proprietario o sul detentore o sul gestore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l’accertamento del dolo o della colpa. Pertanto, essa può essere imposta a prescindere dall’individuazione dell’eventuale responsabile.
Così il Consiglio di Stato nella sentenza n. 8391 del 28.12.2020.
Il commento è a cura di S.Casarrubia, Avvocato,Studio legale Casarrubia ed è tratto dalla rubrica RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA, su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.2/2021.
Nell'articolo
Sentenza n. 8391 del 28.12.2020: il caso
A seguito di fusione per incorporazione di una società, proprietaria di un’area oggetto di procedura di bonifica di interesse nazionale, la società incorporante impugnava il provvedimento con il quale le si intimavano gli interventi di messa in sicurezza dell’area, lamentando che l’inquinamento fosse stato realizzato dalla società incorporata.Si presentava ricorso al Consiglio di Stato, per far valere il principio comunitario del “chi inquina paga”.
Sentenza n. 8391 del 28.12.2020: la pronuncia del Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada rigettano il ricorso, argomentando che le disposizioni sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno relativo, stabiliscono che ne risponda chiunque lo abbia determinato, in solido con il proprietario del suolo (e con i titolari dei diritti reali di godimento), nei cui confronti deve esservi un adeguato accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché basato su presunzioni, e secondo criteri di ragionevole esigibilità, coerenti con il principio colpevolistico, per il quale rilevano non solo le condotte attive dolose, ma anche quelle omissive colpose, caratterizzate dalla negligenza.
La messa in sicurezza di un sito è correttiva dei danni ambientali
Tuttavia la messa in sicurezza del sito è una misura di correzione dei danni che rientra nel genus delle precauzioni, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente. Pertanto, la relativa ordinanza non ha finalità sanzionatoria o ripristinatoria e può essere imposta a prescindere dall’individuazione dell’eventuale responsabile.
In sostanza, l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi può essere adottato anche nei confronti del proprietario o del detentore incolpevole, dato che l’adempimento degli obblighi di custodia, manutenzione e messa in sicurezza sono correlati alla sua situazione di attuale possessore o detentore del bene.
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