Assegnazione di Classe acustica ad un’area di centrali idroelettriche

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È illegittima l’attribuzione della II^ classe acustica, prevista per le «aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali», ad un’area nella quale insiste un preesistente impianto produttivo.
Sono le conclusioni a cui giunge il TAR Friuli nella sentenza n. 212 del 13.06.2017.

La sentenza è tratta dalla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro!

Nella sentenza viene impugnata la deliberazione di un consiglio comunale friuliano con la quale era stato approvato il Piano comunale di Classificazione Acustica. La ricorrente esercita attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (centrali idroelettriche), in impianti messi in funzione all’inizio del secolo scorso.
Il Piano comunale aveva assegnato la II^ classe acustica all’area dove sorgono le centrali idroelettriche, prevista, ai sensi del D.P.C.M. del 14.11.1997, per le aree a prevalente uso residenziale.
Da qui, pertanto, la previsione di limiti di emissione sonora (50 dBA nel periodo diurno e 40 dBA nel periodo notturno), di limiti di immissione sonora (55 dBA nel periodo diurno e 45 dBA nel periodo notturno) e di valori di qualità (52 dBA nel periodo diurno e 42 dBA nel periodo notturno) incompatibili con il tipo di attività produttiva svolta.

L’impugnativa della ricorrente viene accolta. Dalla documentazione, infatti, emergeva che trattavasi di impianti costruiti e messi in funzione prima della classificazione e aventi natura produttiva. La classificazione urbanistica, pertanto, non è risultata coerente con la situazione di fatto della zona.

Redazione InSic

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