Assorbimento campo elettromagnetico: decreto in Gazzetta

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Con Decreto del 5 ottobre 2016, il Ministero dell’Ambiente ha approvato le nuove Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Lo aveva annunciato il ministero stesso, definendo quelle che erano le principali novità del decreto (vedi il nostro aggiornamento).

Le Linee guida ISPRA/ARPA/APPA
Le linee guida sono state predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici, così come riportate nell’allegato 1 ed in attuazione del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 e andranno aggiornate con periodicità semestrale con decreto ministeriale.

Il punto 3 dell’art. 1 specifica che nel caso in cui per pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura il Gestore dovrà adottare fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell’intervallo 0÷3 dB; le Agenzie potranno provvedere al rilascio del parere ambientale di propria competenza vincolando la validità dello stesso alla effettuazione di misurazioni, una volta che l’impianto è attivo, volte alla verifica del rispetto dei limiti e quindi alla correttezza dei fattori di attenuazione utilizzati. Tale attività di controllo è a carico del gestore stesso.

Si spiega nelle Linee guida allegate al Decreto che l’art.14 del comma 8 del DL n. 179/2012 ha introdotto modifiche al DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”. Tali modifiche riguardano il confronto tra i livelli di campo ed i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità. Inoltre, fra le modifiche si indica che le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI.
Ai fini della verifica del mancato superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, si potrà anche far riferimento a tecniche di estrapolazione che, da misure ottenute ad esempio come media su un periodo di 6 minuti, permettano di ricavare i valori delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore. Tali tecniche di estrapolazione sono ovviamente basate sui dati tecnici e storici dell’impianto .
Anche le tecniche di calcolo previsionale da adottare, si riferisce, sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Si veda nel decreto i riferimenti alla stima previsionale del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità: le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell’arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d’antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore.

I valori di assorbimento
Le linee guida passano poi a definire al punto 2, i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici, facendo riferimento a diversi fattori di riduzione:

pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in prossimità di impianti con frequenza di trasmissione superiori a 400 MHz: 6 dB;

pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in presenza di segnali a frequenze inferiori a 400 MHz: 3 dB. In considerazione della possibilità di esposizione nella condizione a “finestre aperte”, indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti, si adotta il seguente fattore di attenuazione:

pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura: 0 dB. In questo caso , esclusivamente nelle situazioni di criticità legate alla progettazione ed alla realizzazione di reti mobili, il Gestore può utilizzare fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell’intervallo 0÷3 dB, motivando opportunamente tale scelta.

Nei casi in cui il Gestore dovesse avvalersi della possibilità, motivata, di utilizzare per l’attenuazione da PARETE CON FINESTRA (ConF) un valore diverso da 0, le Agenzie potranno provvedere al rilascio del parere ambientale di propria competenza vincolando la validità dello stesso alla effettuazione di misurazioni, una volta che l’impianto è attivo, volte alla verifica del rispetto dei limiti (intesi come valore limite di esposizione, valore di attenzione e obiettivo di qualità, ove applicabili) e quindi alla correttezza dei fattori di attenuazione utilizzati.

Riferimenti bibliografici
DECRETO 5 ottobre 2016 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.
(GU n.252 del 27-10-2016)

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Redazione InSic

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