Attività di compostaggio: i chiarimenti del Ministero Ambiente

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Attività di compostaggio: con Nota prot.a n.4223 del 7 marzo 2019 il Ministero dell’Ambiente risponde a diversi quesiti formulati dalla Regione Lombardia. I quesiti riguardano l’applicabilità delle diverse forme di compostaggio in loco dei rifiuti organici alla luce delle intervenute modifiche normative in materia.
Si fa riferimento in particolare all’introduzione (ad opera del Collegato Ambientale L. 221/2015), dell’ articolo 180 comma 1-septies del d. lgs. 152/06 che riporta l’attività di auto compostaggio e compostaggio di comunità in relazione alla riduzione della produzione dei rifiuti organici.
In allegato anche uno schema decisionale esemplificativo utile a guidare la scelta tra le diverse tipologie di attività di compostaggio di prossimità.

Compostaggio di prossimità: si qualifica come attività di prevenzione oppure di gestione dei rifiuti?

Rivela il Ministero che l’attività di autocompostaggio e compostaggio di comunità concorrono alle finalità di prevenzione dei rifiuti nella misura in cui contribuiscono alla diffusione di una maggiore consapevolezza delle problematiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti e con essa alla diffusione di acquisti consapevoli ed alla riduzione del food waste (rifiuto alimentare). Tuttavia, le attività di compostaggio sul luogo di produzione, benché possano contribuire alla riduzione della produzione del rifiuto, non costituiscono attività di prevenzione bensì di gestione dei rifiuti. Tale attività può essere conteggiato ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2008/98/CE rendicontando tali quantità come indicato nel decreto ministeriale 26 maggio 2016 e nel decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266.

Attività di compostaggio: le differenti tipologie di compostaggio di prossimità?

Secondo il Ministero occorre distinguere in primis tra:
– autocompostaggio (articolo 183, comma 1, lettera e del d. lgs. 152/06): qualora si tratti di un’utenza singola (domestica o anche non domestica) l’attività si configura come autocompostaggio ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera e) del d. lgs. 152/06. È “domestica la produzione di rifiuti organici pari a 80 kg/ab anno per ciascun componente del nucleo familiare. Per le utenze non domestiche i quantitativi saranno in funzione dell’attività svolta dall’utenza.
-altre forme di compostaggio di prossimità, quali il compostaggio di comunità (articolo 183, comma 1, lettera qq-bis del d. lgs. 152/06) e quello locale (articolo 214, comma 7-bis del d. lgs. 152/06).

Quali elementi che differenziano l’autocompostaggio dalle altre forme di compostaggio?

-il numero di utenze e non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto.
-non è previsto un limite di quantità per i rifiuti trattati ma le quantità trattate devono essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l’attività
-lo sgravio tariffario per l’attività di autocompostaggio è obbligatorio ai sensi dell’articolo 208, comma 19-bis del d. lgs. 152/06 per utenze non domestiche (che effettuano il compostaggio individuale di residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche) e utenze domestiche.

Attività di compostaggio: come qualificare il compostaggio di comunità?

Il Ministero specifica che il compostaggio di comunità è quello “effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”.
Pertanto, aggiunge il Dicastero, “può essere considerata compostaggio di comunità esclusivamente quella attività nella quale il soggetto produttore del rifiuto coincide con il conferitore all’apparecchiatura di compostaggio e con l’utilizzatore del compost prodotto. Il compostaggio di comunità è stato normato con il decreto del 29 dicembre 2016, n. 266 che contiene le procedure cui attenersi per effettuare tale attività” e si aggiunge “i comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all’articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.

Come qualificare il compostaggio “locale”?

Quanto al Compostaggio “locale” introdotto all’articolo 214, comma 7-bis del d. lgs. 152/06 dall’articolo 37 del Collegato Ambientale, il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l’utilizzatore del compost, venendo in questo caso a mancare il presupposto per la qualifica dell’attività come compostaggio di comunità.
Tale tipologia di attività, prevede una specifica procedura autorizzativa semplificata, non necessità di ulteriori specifiche o atti normativi ed è destinata al trattamento dei rifiuti nell’ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti oppure di comuni limitrofi.
Rispetto al compostaggio di comunità, spiega il Ministero, nel compostaggio “locale” sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuto che può anche essere conferito dal produttore ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all’apparecchiatura esclusivamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto. A differenza dell’attività di autocompostaggio o di compostaggio di comunità, il compost prodotto dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (d. lgs. 75/2010) per gli ammendanti compostati.
Inoltre, il compostaggio locale si non deve essere necessariamente effettuata dal Comune, ma anche da altri soggetti. Nel caso, però, di raccolta e gestione dei rifiuti da parte di un soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto, questi è comunque tenuto al rispetto della normativa relativa alla gestione dei rifiuti ed, in particolare, l’iscrizione all’albo dei gestori dei rifiuti.

Prodotti assorbenti per la persona: possibile trattarli nelle attività di compostaggio di prossimità?

Quanto ai prodotti assorbenti per la persona biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432, secondo il ministero lo standard UNI riguarda il trattamento di materiali costituiti di plastiche biodegradabili e compostabili nei soli impianti industriali e non esiste standard nazionale, europeo o internazionale relativo al trattamento di materiali costituiti da plastiche biodegradabili e compostabili nelle apparecchiature del compostaggio di prossimità. Non esiste nemmeno un accertamento della biodegradabilità e della compostabilità dei prodotti assorbenti nelle stesse, in quanto i tempi di permanenza, le temperature raggiunte e la conduzione non professionale del processo, al momento, non garantiscono la trasformazione completa di tali prodotti.
Il Ministero allora sintetizza la normativa applicabile
• nel decreto 29 dicembre 2016 n. 266, i prodotti assorbenti non sono contemplati fra le matrici in ingresso all’attività di compostaggio di comunità;
• nel compostaggio locale l’utilizzo di tali matrici non appare praticabile atteso che i prodotti assorbenti non sono prodotti dalle tipologie di attività specificate nell’articolo 214 comma 7-bis del d. lgs. 152/2006 e pertanto non possono rientrare fra i materiali di input per tale attività.

Compostaggio di comunità: è praticabile dai Comuni?

I comuni, anche se non rientranti nella definizione di “organismo collettivo” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del DM 29 dicembre 2016 n. 266 possono effettuare, incentivare e avviare il compostaggio di comunità, fermo restando il requisito dell’auto-conferimento da parte dei cittadini e delle utenze non domestiche dei propri rifiuti organici all’apparecchiatura di compostaggio?
Secondo il Ministero, il comune può:
– farsi promotore dell’attività di compostaggio di comunità costituendo una nuova associazione o aderendo ad una associazione esistente ovvero ad altre forme associative di diritto privato;
– effettuare indirettamente l’attività di compostaggio di comunità tramite la propria azienda di gestione dei rifiuti la quale può costituire o aderire ad una associazione, ovvero ad altra forma associativa di diritto privato, alla quale le utenze interessate si associano per le finalità del compostaggio di comunità.
La Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero rende noto anche di star valutando la possibilità di proporre una revisione del decreto 29 dicembre 2016, n. 266 finalizzata a rendere possibile la partecipazione diretta del comune nonché a migliorare l’operatività del decreto stesso.

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Redazione InSic

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