Attività di Compostaggio: un Regolamento sulle procedure semplificate

1540 0
In Gazzetta Ufficiale (n.45 del 23-2-2017) un nuovo decreto in materia ambientale: il DM 29 dicembre 2016 n.266 del Ministero dell’Ambiente costituisce Regolamento per criteri e procedure autorizzative semplificate, per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Il decreto riguarda comunità di quantità di rifiuti non superiori a 130 tonnellate annue, ne regola una procedura semplificata che passa per una segnalazione certificata di inizio attività. Nel decreto anche indicazioni sul computo del compostaggio nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei comuni e le scadenze documentali a fini fiscali.

La notizia completa e i provvedimenti collegati, sono disponibili sulla banca dati Sicuromnia

Campo di applicazione
Il decreto identifica come campo di applicazione l’attività di compostaggio di comunità di quantità di rifiuti non superiori a 130 tonnellate annue, attività intrapresa da un organismo collettivo al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti (art.1); i rifiuti ammissibili sono quelli definiti all’allegato 3 del DM n.266/2016 (all’allegato 4, parte A le modalità di azione e i parametri all’allegato 4 parte B).

Procedure semplificate
La procedura semplificata all’art. 3 richiede una segnalazione certificata di inizio attività per l’attività di compostaggio di comunità che viene intrapresa dall’organismo collettivo: questo ne dà comunicazione all’azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Nella segnalazione va indicato il regolamento sull’organizzazione dell’attività di compostaggio adottato dall’organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti. I contenuti minimi di tale regolamento vengono riportati all’Allegato 2 del DM n.266/2016.
Ai sensi dell’art. 10 del DM n.266/2016, le utenze che intraprendono le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, dovranno utilizzare per l’invio la segnalazione certificata di inizio attività, il modulo di cui all’allegato 1B al decreto. Il compost prodotto da questa attività non va utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale (art. 10 comma 2).

Caratteristica del compost e scadenze fiscali
Le caratteristiche del Compost, richiamate all’art.6 del DM n.266/2016 riferiscono ai parametri minimi dell’allegato 6 al Decreto e riguarda il compost in uscita dal processo di compostaggio.
All’art. 8, si fa poi riferimento al computo del compostaggio di comunità nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei comuni, ai fini della tassa dei rifiuti (di cui all’articolo 180, comma 1-septies, del Codice Ambiente: il responsabile dell’apparecchiatura dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al comune territorialmente competente, nelle modalità definite dal medesimo, le quantità in peso, relative all’anno solare precedente:
a) dei rifiuti conferiti;
b) del compost prodotto;
c) degli scarti;
d) del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all’articolo 6.

I comuni calcoleranno i dati aggregati relativi alle informazioni di cui all’art. 8 e li comunicheranno all’ISPRA entro il 30 aprile di ogni anno ai fini del calcolo delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all’articolo 181, comma 1, lettera a) del Codice Ambiente. Inoltre, il comune dovrà inviare alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero complessivo di apparecchiature in esercizio e la capacità complessiva di trattamento ai fini delle valutazioni utili alla predisposizione della pianificazione di settore.
Il responsabile dell’apparecchiatura comunicherà poi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la cessazione dell’attività di compostaggio di comunità al soggetto di cui all’articolo 3 con le modalità ivi specificate.

Riferimenti normativi:
DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.Vigente al: 10-3-2017

Per saperne di più

Per un maggiore approfondimento sul provvedimento e per accedere agli atti normativi ad esso collegati, consulta la nostra Banca Dati Sicuromnia, o richiedi una settimana di accesso gratuito.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore