Le BAT – Best Available Techniques sono le migliori soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo in grado di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente. Di matrice europea, sono state introdotte con decreto legislativo 46/2014 in attuazione della Direttiva 2010/75/UE, in base alla quale i valori limite di emissione e le altre condizioni dell’autorizzazione devono essere stabilite sulla base delle conclusioni sulle BAT (BAT conclusion), emanate in continuo aggiornamento sotto forma di “Decisioni” dalla Comunità Europea).
Nell'articolo
La Direttiva 2010/75/UE
La direttiva 2010/75/UE stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali.
Le sue norme mirano a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
Inoltre, impone agli Stati membri l’obbligo di comunicare alla Commissione europea l’elenco degli impianti che usufruiscono del regime di deroga “in caso di arco di vita limitato” e il relativo numero di ore di funzionamento annuale, a partire dal 1 gennaio 2016.
Direttiva 2010/75/UE: il recepimento in Italia
In Italia la Direttiva è stata recepita dal decreto legislativo 46/2014, che ha portato modifica al Codice Ambiente, ed ha introdotto il concetto di BAT “Best Available Techniques”, le “migliori tecniche disponibili” associate a valori di emissione ai quali gli impianti devono essere conformi, riadattando le prescrizioni normative a quelle performance che vengono raggiunte dalle tecnologie considerate per l’appunto migliori, nel senso che garantiscono una migliore protezione dell’ambiente nel suo complesso.
Cosa sono le BAT?
Le BAT sono dunque le migliori soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo in grado di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente attraverso, ad esempio, bassi livelli di emissioni di inquinanti e l’ottimizzazione delle materie prime utilizzate nel processo.
BAT e normativa in evoluzione
La Direttiva si fonda sul principio secondo il quale la normativa a cui i grandi impianti industriali devono essere conformi, deve seguire l’evoluzione delle tecnologie, riadattando le prescrizioni normative a quelle performance che vengono raggiunte dalle tecnologie considerate “migliori”!, nel senso che garantiscono una migliore protezione dell’ambiente nel suo complesso.
La differenza fra BAT e BrEF
Le BAT vengono, dunque, periodicamente aggiornate in funzione delle innovazioni e dei progressi tecnologici raggiunti. I documenti di riferimento, finalizzati a rendere diffusa ed efficace la conoscenza sulle BAT disponibili, sono i BAT reference documents (BRefs).
Le conclusioni sulle BAT forniscono le basi tecniche per stabilire le condizioni per rilasciare le Autorizzazioni Ambientali per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE (ALLEGATO I).
BAT e Autorizzazioni integrate ambientali
Le Autorizzazioni Integrate Ambientali e conseguenti controlli, in base all’art. 29-bis del D.Lgs 152/06, hanno come riferimento proprio l’adozione delle BAT e la conseguente tempistica di adeguamento per gli insediamenti.
Rilascio dell’AIA: Chi rilascia l’autorizzazione integrata ambientale?
Per raggiungere un livello il più possibile elevato di protezione dell’ambiente il rilascio delle AIA prevede che il gestore dell’impianto individui le migliori tecniche disponibili (MTD o BAT ‘Best Available Techniques’), ovvero le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che – tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico contesto – garantiscono bassi livelli di emissione di inquinanti, l’ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un’adeguata prevenzione degli incidenti.
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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