CAR FLUFF: cessazione della qualifica di rifiuto

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Con Circolare ministeriale del 29 marzo 2018, il Ministero dell’Ambiente stabilisce la cessazione della qualifica di rifiuto del CAR FLUFF (CER 191004), fornendo anche alcuni chiarimenti al DM 14 febbraio 2013, n. 22 che stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessino di essere qualificate come rifiuto.
L’obiettivo del Ministero è promuovere il recupero del car fluff utilizzandolo per la preparazione del CSS combustibile da impiegare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali.

CAR FLUFF (CER 191004) ed i dubbi sulla natura di rifiuto
Il Ministero risponde con la Circolare 29 marzo 2018 ad alcune richieste di chiarimento dall’Associazione Industriale Riciclatori Auto (AIRA), da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e da AITEC, sulla possibilità che il rifiuto car fluff (CER 191004) possa essere ammesso per la produzione di CSS-Combustibile ai sensi dell’art.6 comma 1 del decreto 14 febbraio 2013 n.22.
Il Ministero, sentito il parere del Comitato di Vigilanza e Controllo ha ritenuto che, “all’infuori dei due codici CER 191001 e 191002 esplicitamente esclusi, possano essere ammessi alla produzione del CSS tutti gli altri rifiuti del sottocapitolo 1910”. E aggiunge che i sotto-lotti di CSS prodotti “siano conformi alla Tab. 1 Allegato 1 del DM 22/2013.”
Il Ministero, citando il Rapporto sull’applicazione del DM 14 febbraio 2013, n. 22 relativo all’anno 2015 e dall’analisi della documentazione trasmessa dalle Regioni e/o Province competenti al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni di legge, evince poca chiarezza nella differenziazione del CSS rifiuto dal CSS-Combustibile, con una conseguente non uniforme applicazione della normativa.

CAR FLUFF e possibilità di riutilizzo
In particolare, si ammette la possibilità di utilizzo del car fluff (Codice CER 191004) come CSS Combustibile in quanto rifiuto speciale non pericoloso non incluso nell’allegato 2, punto 4 del DM n.22 del 14 febbraio 2013 e si spiega che l’inclusione del sottocapitolo 1910 nel punto 3 del citato allegato 2, recante “Rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione del CSS-COMBUSTIBILE” non determina l’esclusione del codice CER 191004 e relativi al car fluff. Infatti, nel punto 4 sono indicati soltanto i codici CER 191001 e 191002 che solo i soli che non possono essere utilizzati per la preparazione del CSS combustibile.
Le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni per la produzione e l’utilizzo del CSS-Combustibile dovranno fare riferimento al DM 14 febbraio 2013, n.22, che disciplina nello specifico solo il CSS-Combustibile nelle sue 18 classi, di cui all’ art. 8 comma 1 b) del decreto stesso e relative combinazioni (come elencate nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del decreto). Non dovrà quindi prendersi a riferimento né l’art.183, comma 1, lettera cc) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, in quanto relativo al CSS rifiuto nelle sue 125 classi, né il DM 5 febbraio 1998, che disciplinava 2 tipologie di Combustibile Derivato Rifiuti (CDR e CDR-Q).

Il ministero riporta in allegato una tabella chiarificatrice dove si evidenziano le differenze tra CSS rifiuto e CSS Combustibile

Riferimenti normativi:
CIRCOLARE MINISTERIALE
Cessazione della qualifica di rifiuto del CAR FLUFF (CER 191004) per successivo utilizzo come CSS-Combustibile nei cementifici” – Chiarimenti interpretativi sul Decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22

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Redazione InSic

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