Trasporto rifiuti

Carrozzerie mobili: iscrizione all’Albo Gestori e Attestazione idoneità dei mezzi di trasporto – Delibera 2/23: nuovo Modulo precompilato RT Paesi extra UE

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In questa pagina seguiamo da vicino l’Iscrizione all’Albo Gestori ambientali, delle carrozzerie mobili.
Tutta la normativa di riferimento a partire dalla Deliberazione 3/2020, gli aggiornamenti normativi e la modulistica aggiornata dal sito del Comitato Gestori ambientali.

Delibera n.2/2023
Nuovo Modello di attestazione per soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano

Con Delibera n.2 del 13 gennaio 2023 il Comitato gestori ha modificato il Modulo A della Deliberazione n.2 del 31 gennaio 2022 che contiene lo schema di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.

Il nuovo modulo sarà in vigore dal 15 marzo 2023.

Era necessario rendere uniformi il foglio riepilogativo delle domande di iscrizione/variazione
dell’impresa con l’attestazione di idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili,
predisposta dal responsabile tecnico e semplificare la compilazione di suddetti documenti.

Il servizio di compilazione e trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni all’Albo
nazionale gestori ambientali, consentirà la generazione del modello precompilato di attestazione contenente tutte le informazioni presenti nel sistema informatico fornite con la compilazione dell’istanza. Il Responsabile tecnico dovrà verificare ed integrare tale modello con le informazioni mancanti ed eventuali altre informazioni di dettaglio prima della sottoscrizione.

Ricordiamo che l’articolo 15, comma 3, lettera a) del DM 120/2014 prevede che la domanda d’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, per effettuare l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti su strada, debba essere corredata, tra l’altro, da un’attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare.
Al comma 4, lettera b) si dispone che le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada devono corredare la domanda di iscrizione con analoga attestazione.

Delibera 9/2022
modifiche allo schema di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto dei rifiuti e gestione telematica dell’invio

Con Delibera 9/2022 del 15 dicembre 2022, il Comitato Gestori ambientali rende uniformi il foglio riepilogativo delle domande di iscrizione/variazione dell’impresa con l’attestazione di idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili, che va predisposta dal responsabile tecnico

Modifica quindi lo schema di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto di cui all’allegato “A” della deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014, già modificato con deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 e con successiva circolare n. 1 del 4 febbraio 2021.

L’allegato “A” alla delibera n. 6 del 9 settembre 2014, è sostituito con l’allegato “A” della Deliberazione 9/2022.

Idoneità di veicoli e mezzi di trasporto di rifiuti: chi sottoscrive lo Schema di attestazione

Lo Schema può essere sottoscritto da

  • cittadini residenti in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea
  • cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno sul territorio italiano o in altro Stato Membro ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Idoneità dei veicoli di trasporto rifiuti: gestione telematica, i vantaggi

Secondo il Comitato il servizio di compilazione e trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni all’Albo nazionale gestori ambientali, consentirà la generazione del modello precompilato di attestazione (di cui all’allegato “A” alla delibera) contenente tutte le informazioni presenti nel sistema informatico fornite con la compilazione dell’istanza.

Il Responsabile tecnico dovrà verificare ed integrare tale modello con le informazioni mancanti ed eventuali altre informazioni di dettaglio prima della sottoscrizione.

Circolare 8/2022: procedure da seguire per Mancato adeguamento alla Deliberazione 3/2020

Con Circolare n. 8 del 19 settembre 2022, il Comitato nazionale ha stabilito che le Sezioni regionali e provinciali a partire dal 15 ottobre 2022 provvederanno alla cancellazione d’ufficio:
a) delle carrozzerie mobili che non risultano adeguate alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020;
b) dei veicoli potenzialmente equipaggiati con carrozzeria mobile, trascorsi, senza riscontro, 60 giorni dall’invio di una comunicazione di mancato adeguamento a tutte le imprese per cui gli stessi risultano ancora iscritti.

Iscrizione all’Albo Gestori scadenza il 29 giugno 2022

Con Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 si regolava l’Iscrizione all’Albo Gestori ambientali, delle carrozzerie mobili (art.4) entro il 31 dicembre 2021 e in occasione di variazioni dell’iscrizione, successive alla data di entrata in vigore della delibera (avvenuta il 2 febbraio 2021).

  • La Deliberazione fu sospesa fino al 25 giugno 2021 dalla Deliberazione 2/2021, salvando le domande di iscrizione presentate entro il 25 maggio 2021.
  • Con Delibera n. 12 del 30 novembre 2021 l’aggiornamento è stato fatto slittare dal 31/12/2021 al 31/1/2022 .
  • Con successiva e ultima Deliberazione n.1 del 31 gennaio 2022 l’aggiornamento slitta ancora, al 29 giugno 2022 e in occasione di variazioni dell’iscrizione, successive alla data di entrata in vigore della Delibera.
  • Infine, la recente Deliberazione 2/2022 ha individuato i Modelli di iscrizione alla categoria per i vettori extra-CE o non residenti in Italia (vedi sotto).

Veicoli/Carrozzerie mobili: come iscriversi all’Albo Gestori?

L’aggiornamento dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo Gestori in corso di validità vanno eseguiti usando i modelli “A”, “B” e “C” contenuti nella Delibera 3/2020.

Delibera Albo Gestori 2/2022 – Veicoli/Carrozzerie mobili: attestazione di idoneità di operatori Extra-CE

Con Delibera n. 2 del 31 gennaio 2022 l’Albo ha aggiornato lo schema di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili (redatta ai sensi dell’articolo 15, comma 4, lettera b), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120) da quei soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.

Il presente Modello è stato poi sostituito da quello contenuto in Deliberazione n.2/2023.

L’Albo Gestori ricorda che

  • se le tipologie dei rifiuti da trasportare rientrano nel campo di applicazione della disciplina sul trasporto delle merci pericolose (ADR), il trasporto deve avvenire con le modalità di cui all’articolo 168 del Codice della Strada e del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 35,
  • se le tipologie non rientrano nel campo di applicazione delle norme sull’ADR, le carrozzerie devono avere, in relazione allo stato fisico dei rifiuti da trasportare, specifiche caratteristiche. I rifiuti possono infatti essere allo stato liquido e fangoso, solidi, granulari o pulvirulenti ed in base alla tipologia i mezzi devono avere specifiche caratteristiche dettagliate negli allegati alla Delibera.

Deliberazione 3/2020 le regole per l’iscrizione delle carrozzerie mobili

Il Comitato Gestori Ambientali con Deliberazione n.3 del 24 giugno 2020 aveva identificato le caratteristiche delle carrozzerie mobili, individuando le diverse tipologie, in modo da poter garantire per ciascuna l’abbinamento con i rifiuti trasportati.
Per consentire l’indicazione nei provvedimenti di iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili e dei codici EER a queste abbinati da parte del Responsabile tecnico dei rifiuti, ha poi aggiornato l’allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 (relativa all’attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto) provvedendo alla modifica della relativa modulistica e alla modifica degli allegati “A” e “B” alla deliberazione n.3 del 22 febbraio 2017 (che contiene la modulistica per l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata).

L’errata corrige della Circolare n.1/2021

Con la circolare 1/2021, il Comitato va in correzione alla Delibera 3/2020 e con riferimento all’allegato A della Deliberazione 6/2014 chiarisce che nella parte relativa all’attestazione delle caratteristiche dei veicoli e carrozzerie mobili, il titolo della terza sezione riportato per mero errore materiale “compilare per le carrozzerie mobili associate” è sostituito dal seguente: “compilare per le carrozzerie fisse e per le carrozzerie mobili associate”.

La Deliberazione n.3/2020: tutte le novità per l’iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili

Come abbiamo detto in premessa, la Deliberazione 3/2020, in vigore dal 2 febbraio 2021 aveva modificato (art.1) la deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 (relativa all’attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto),

  • modificando il comma 4 all’art.1 che recita: “Nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve indicare la tipologia, specificando a quale, tra le seguenti tipologie appartiene: containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali. Per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile ( (containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali) devono essere indicati i codici EER abbinabili. L’impresa può utilizzare le carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell’attestazione.”
  • inserendo il “comma 4-bis. Per ciascun veicolo o gruppo di veicoli oggetto di attestazione che si intende equipaggiare con una carrozzeria mobile devono essere indicate le tipologie di carrozzerie abbinabili.”
  • sostituendo l’allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 con l’allegato “A” alla deliberazione 3/2020.
  • sostituendo (art.2) gli allegati “A” e “B” alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017 (modulistica per l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata) con gli allegati “B” alla deliberazione 3/2020.

Carrozzerie mobili: cosa riportare nei provvedimenti di iscrizione all’Albo?

Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo (art.3 della Delibera 3/2020) viene riportato, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile,

  • le tipologie di carrozzerie abbinate.
  • codici EER abbinati con la carrozzeria stessa per ogni carrozzeria mobile.

Nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate veicolo.

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it