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Cassazione: acque meteoriche distinte da reflui industriali

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La Cassazione penale nella sentenza n. 2832, del 22 gennaio 2015 identifica le acque meteoriche di dilavamento distinguendole dalle acque reflue industriali, alla luce del Codice Ambiente



Il fatto
Nella sentenza n. 2832, del 22 gennaio 2015 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un terreno inquinato da reflui industriali scaricati nel suolo senza la prescritta autorizzazione, da un distributore carburanti. Si era verificata dispersione nel suolo di acque contaminate di idrocarburi. La Corte è stata chiamata a decidere sulla qualificazione di tali acque come reflui industriali o acque meteoriche di dilavamento. Secondo il Tribunale di Castrovillari che aveva condannato il responsabile dell’area di servizio, le acque meteoriche contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento non potevano essere considerate come acque meteoriche di dilavamento, bensì reflui industriali. Contro tale decisione era stato fatto ricorso dal condannato.

Il giudizio della Corte
La Corte riconosce che, nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, sulla scorta delle deposizioni dei verbalizzanti e delle fotografie, l’inquinamento del terreno circostante l’impianto per effetto delle acque meteoriche di dilavamento che si andavano ad amalgamare con gli oli e i residui di carburante presenti sul piazzale, escludendo con certezza che le macchie ritratte potessero essere provocate dalla perdita di olio da parte di eventuali auto in sosta presso il distributore. L’inquinamento del suolo mediante dispersione delle acque contaminate non può quindi porsi in discussione.

Acque meteoriche di dilavamento e acque reflue
La Corte argomenta quindi la differenza fra acque meteoriche di dilavamentoe acque reflue, riconoscendo che nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si fa cenno alle “acque meteoriche di dilavamento” nella Sezione 2, Parte 3, dedicata alla “Tutela delle acque dall’inquinamento”, ma non si fornisce una specifica definizione delle “meteoriche di dilavamento” che vengono invece definite in negativo nell’art.74 dove si distinguono dalle acque reflue industriali: le prime, quindi, non sono assimilabili a quest’ultime.
Nell’articolo 74, infatti si precisa che si intendono per acque reflue domestiche, le “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”, ed alla lett. h) che si intendono per “acque reflue industriali” “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”.
La Corte riconosce quindi che la nuova formulazione dell’art. 74 ha escluso ogni riferimento qualitativo alla tipologia delle acque ed ha eliminato l’inciso “intendendosi per tali (cioè acque meteoriche di dilavamento, ndr) anche quelle venute in contatto con sostanze…non connesse con le attività esercitate nello stabilimento”.

Nozione di Acque meteoriche
La Corte, nel suo ragionamento, richiama anche la sentenza n. 2867 del 30/10/2013 Ud. dep. 22/01/2014 Rv. 258378 cit., in cui si fa discendere dalla eliminazione di tale inciso l’impossibilità di assimilare sotto un profilo qualitativo i reflui industriali e le acque meteoriche di dilavamento ed in particolare l’impossibilità di ritenere che le acque meteoriche di dilavamento, una volta venute a contatto con materiali o sostanze connesse all’attività esercitata nello stabilimento, possano essere assimilate ai reflui industriali.
Tuttavia, secondo la Corte tale in l’eliminazione dell’inciso, frutto di una precisa scelta del legislatore, sta ad indicare proprio l’intenzione di escludere qualunque assimilazione di acque contaminate con quelle meteoriche di dilavamento: l’eliminazione dell’inciso, insomma, non ha affatto ampliato il concetto di “acque meteoriche di dilavamento”, dice la Corte, ma, al contrario, lo ha ristretto in un’ottica di maggior rigore, nel senso di operare una secca distinzione tra la predetta categoria di acque e quelle reflue industriali o quelle reflue domestiche. Oggi, pertanto, le acque meteoriche, comunque venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non possono essere più incluse nella categoria di acque meteoriche di dilavamento, per espressa volontà di legge.
Per acque meteoriche di dilavamento si intendono quindi solo quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti.


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Redazione InSic

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