Albo gestori

Centri di raccolta: modifiche a criteri e requisiti per l’iscrizione in categoria 1

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Sul sito dell’Albo Gestori Ambientali è stata pubblicata la Delibera n. 7 del 21 Novembre 2018 (annunciato con Comunicato del Ministero Ambiente in Gazzetta ufficiale n.291/2018) “Modifiche alla deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 che indica i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 (*) per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta.La Modifica alla Delibera del 2009 incidono sulla nomina del Responsabile tecnico, i cui requisiti professionali sono mutati con recente delibera n. 6 del 30 maggio 2017.

La Delibera n.7/2018 modifica uno dei requisiti per l’iscrizione previsti all’art. 1, comma 1 lett. d) della Delibera n.2/2009, che richiedeva di:
“d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO”.
Ora, per effetto della modifica, tra i requisiti per l’iscrizione in Cat. 1 si richiede di “nominare almeno un Responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla Delibera n.6/2017.
La Delibera n.6/2017, come abbiamo visto l’anno scorso, che detta i Requisiti del responsabile tecnico (in vigore dal 16 ottobre 2017).

Ulteriore modifica viene di conseguenza apportata all’allegato 2 della Delibera n.2/2009 nel punto dove si fa riferimento corsi di formazione per questi soggetti. Si stabiliva finora che: “i corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico o da docenti in possesso della qualificazione di cui all’articolo 2 della deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO”.
Per effetto della modifica ora si prevede che: “i corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico o da docenti in possesso di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale nella disciplina e/o attività di settore oggetto dell’insegnamento, ovvero in alternativa, da docenti muniti di diploma di scuola secondaria di secondo grado che abbiano maturato almeno otto anni di esperienza nella disciplina e/o nell’attività di settore oggetto dell’insegnamento”.


(*) Le Categorie dell’Albo Gestori
Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento Albo Gestori (DM n.120/2014 del 3 giugno 2014)l’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2 ter) iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionati di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018;c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
* categoria 4 bis raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
>e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

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Redazione InSic

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