Ampiamente annunciato nei giorni scorsi, arriva in Gazzetta (n.71 del 26-3-2014) il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 di attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Il D.Lgs. 45/2014 entrerà in vigore il 10 aprile 2014 e istituisce come Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione il costituendo “Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione” (ISIN), (vedi articolo 6) con il compito di svolgere le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione.
L’ISIN Sarà coadiuvato da un Direttore ed una Consulta (in carica per sette anni e non rinnovabili – vedi infra art. 6) e verrà definito, a 90 giorni dalla nomina del Direttore, il regolamento sull’organizzazione e il funzionamento interni dell’Ispettorato; fino a quel momento l’ISPRA continuerà a svolgere i compiti dell’Ispettorato il quale, una volta entrato in vigore svolgerà compiti e funzioni riferite finora al Comitato nazionale per l’energia nucleare (CNEN), all’ENEA – DISP, all’ANPA, all’APAT, all’ISPRA e all’Agenzia per la sicurezza nucleare.
Decreti attuativi in vista
Il D.Lgs. 45/2014 prevede l’emanazione di specifici decreti interministeriali:
– entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs.45/2014 di un decreto interministeriale (Ministro dell’ambiente-MISE) per stabilire la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro proprietà e delle specifiche tipologie
–entro il 31 dicembre 2014, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (su proposta del Ministro dell’ambiente-MISE, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza unificata e l’autorità di regolamentazione competente) definirà il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla giurisdizione nazionale e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. I contenuti del Programma nazionale sono stabiliti nell’articolo 8 del D.Lgs. 45/2014.
Modifiche alla normativa in materia nucleare
Il D.Lgs. 45/2014 modifica alcuni provvedimenti che avevano disegnato il quadro della sicurezza nucleare, fra questi:
– (all’articolo 2) modifica la Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 “Impiego pacifico dell’energia nucleare) nella parte in cui (all’articolo 6 della Legge) si riferisce che nell’ambito delle modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell’industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l’energia nucleare e, limitatamente alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi all’interno del perimetro degli impianti, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute.”.
– (all’articolo 4) modifica il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”.
Spedizioni di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi
Sempre nell’ambito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 45/2014 alla normativa in materia nucleare si segnala (all’articolo 3) la modifica al D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 che riportava “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” negli articoli 3,4 e 10 (introdotte nuove definizioni) ma soprattutto viene inserito il nuovo “Art. 32 bis” che riporta “Specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento”). Si richiede che i produttori di rifiuti radioattivi sono tenuti allo smaltimento dei rifiuti stessi in impianti autorizzati situati sul territorio nazionale, e che i rifiuti radioattivi “possono essere spediti al di fuori del territorio nazionale a condizione che, all’epoca della spedizione, tra lo Stato italiano e lo Stato di destinazione sia vigente un accordo, per utilizzare un impianto di smaltimento situato in quest’ultimo Stato, che tenga conto dei criteri stabiliti dalla Commissione conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom”.
Occorre comunque verificare che il paese terzo:
– abbia concluso un accordo con la Comunità in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o che sia parte della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (“convenzione congiunta”);
-disponga di programmi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 2011/70/Euratom;
-abbia un impianto di smaltimento autorizzato, già in esercizio prima della spedizione e gestito conformemente ai requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi del paese di destinazione stesso.
Le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti non si applicano:
a) al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante;
b) alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.».
Riferimenti normativi
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45
Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
(GU Serie Generale n.71 del 26-3-2014)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2014
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