In questo articolo facciamo il punto sulla normativa in materia di rifiuti per il Combustibile solido secondario, alla luce del Testo unico dell’Ambiente (D.Lgs. n.152/2006 e dei decreti sopravvenuti (DM 20 marzo 2013 e DM 14 febbraio 2013) e il recente interpello ministeriale presentato al MASE dal comune di taranto in materia di recupero del combustibile solido secondario (18/7/2023).
Nell'articolo
Combustibile solido secondario. cosa prevede il Testo Unico Ambientale
Il D.Lgs. n.152/2006, prevede che negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo III della parte quinta possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’allegato X (Disciplina dei combustibili) alla parte quinta del Decreto.
In Italia esiste un mercato per la produzione e l’utilizzo di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), definiti all’art. 183, comma 1, lettera cc), del Codice: si tratta di prodotti che a determinate condizioni possono cessare di essere qualificati come un rifiuto e diventare un combustibile alternativo. L’art. 184-ter stabilisce le condizioni e le modalità affinché specifiche tipologie di rifiuti, sottoposti a operazioni di trattamento, cessano di essere qualificati come tali diventando autentici prodotti e, come tali, esclusi dalla normativa sui rifiuti
Decreto 20 marzo 2013: il trattamento del combustibile solido secondario
Sulla Gazzetta Ufficiale n.77 del 2 aprile è stato pubblicato il decreto 20 marzo 2013 del Ministero dell’Ambiente, che modifica il Codice ambientale, inserendo riferimenti al trattamento del combustibile solido secondario (CSS) che abbia cessato di essere qualificato come rifiuto.
Il decreto recepisce infatti i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente del 14 febbraio 2013, n. 22, che devono essere rispettati affinché determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) cessino di essere qualificate come rifiuto e possano quindi essere riutilizzati.
Le modifiche al Codice riguardano il paragrafo 1 della Parte I sezione 1 dell’allegato X (Parte V del Codice) a cui viene aggiunto il punto 10 che espressamente consente alle condizioni previste nella parte II, sezione 7, l’utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184-ter, ha cessato di essere un rifiuto (CSS-Combustibile).
Alla Parte II dell’allegato X viene quindi inserita la sopra citata sezione 7 che detta le “Caratteristiche e condizioni di utilizzo del CSS-combustibile” e che fa espressamente riferimento ai criteri di utilizzo del CSS-combustibile definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2013.
Il Decreto 14 febbraio 2013 n.22 – criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per il CSS
Con il regolamento del Ministro dell’ambiente del 14 febbraio 2013, n. 22, (in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2013), in applicazione dell’art. 184-ter del Codice, si identificano i criteri da rispettare affinché determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) cessano di essere qualificate come rifiuto.
Tale decreto e le modifiche apportate al Codice ambiente con il Decreto 20 marzo 2013 rispondono alla necessità di promuovere la produzione di combustibili solidi ai fini del loro utilizzo in sostituzione di combustibili convenzionali per finalità ambientali e economiche con l’obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, permettendo un incremento dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della biomassa contenuta nei rifiuti. Inoltre, con questi provvedimenti si punta ad una riduzione degli oneri ambientali ed economici legati allo smaltimento di rifiuti in discarica, al risparmio di risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da combustibili convenzionali e all’aumento della certezza d’approvvigionamento energetico.
Recupero del Combustibile solido secondario: la normativa di riferimento e l’interpello al MASE 2023
Per quanto riguarda il “recupero” del CSS, il D.lgs. 152/2006, all’art.183, comma 1, lett. t) definisce “recupero”: «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale».
Cosa costituisce recupero di CSS?
All’interno delle operazioni di recupero viene distinta l’attività di «recupero di materia», di cui alla lett. t-bis), comma 1, dell’articolo 183 del TUA introdotta dal d.lgs. 116/2020, definita come: «qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Essa comprende, tra l’altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento».
Pertanto, un’operazione volta a consentire ai rifiuti di tornare a svolgere un ruolo utile, sostituendo
altri materiali, è qualificabile come recupero e può consistere nel “recupero di materia” ovvero nel
“recupero di energia”.
L’elenco delle operazioni di recupero, di cui all’allegato II alla Direttiva 2008/98/CE e all’allegato C al TUA, recentemente modificato dall’art. 8, comma 1, lett. a) e b), decreto legislativo 116/2020, identificate da un codice da R1 a R13 risulta non esaustivo.
Interpello MASE sul CSS: chiarimenti sulle attività di recupero
L‘interpello presentato dal comune di Taranto nel luglio 2023 ruota intorno all’operazione di recupero R3, di cui all’allegato C alla parte IV del TUA, definita come «Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)».
Secondo il MASE, la nuova definizione di “recupero di materia” non parrebbe escludere la possibilità di ricondurre la produzione di CSS (EoW) a detta attività R3.
Le operazioni di recupero R3 e R12, chiarimenti MASE al comune di Taranto
Con riferimento alla possibilità che una Società, autorizzata alla produzione di combustibile da rifiuto (CSS), possa continuare la produzione del CSS mediante la combinazione delle operazioni di recupero R12+R3 sui rifiuti in ingresso, oppure se l’operazione R12 possa direttamente ed autonomamente consentirne la produzione, il MASE esprime alcune considerazioni che riconduce anche l’operazione R12, oltre all’operazione R3 tra le operazioni qualificabili come “recupero”
L’operazione R12 prevede un rimando alla nota n. 7 che stabilisce: «In mancanza di un altro codice
R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11».
Pertanto, secondo il MASE
- l’attribuzione del codice R12 ad una operazione di recupero dipende dalla destinazione dei
materiali oggetto di trattamento a successive operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11
vale a dire che i rifiuti oggetto delle operazioni R12 devono essere destinati a successive operazioni
di recupero; - la nota n.7 alla operazione R12 subordina l’operatività a specifiche condizioni, tra le quali la
“mancanza di un altro codice R appropriato” e, pertanto, rappresenta un codice residuale; - l’elenco delle operazioni riconducibili alle “operazioni preliminari precedenti al recupero” di cui
alla nota n.7 alla operazione R12 non è tassativo.
Il MASE sulla questione lascia aperta l’interpretazione (non conoscendo l’impianto su cui verte l’interpello) sull’attribuzione dei codici relativi alle operazioni di recupero e ricorda che in sede di autorizzazione, dovrà essere cura delle Autorità competenti stabilire, sulla base delle condizioni specifiche, quali operazioni di recupero identificare e autorizzare a seconda della specifica attività svolta dall’impianto, avendo cura di valutare anche la corrispondenza tra le tipologie di rifiuti oggetto dell’attività di recupero e dei relativi codici EER e l’attività effettivamente svolta sui rifiuti stessi.
Per approfondire sulla normativa ambientale e sul Codice dell’Ambiente
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Sassone Stefano
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Edizione: maggio 2020 (IV ed.)
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Testo Unico Ambiente: corso di formazione sulla normativa ambientale aggiornata
Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
24 Crediti formativi (CFP) CNI
INFORMA- Roma
Prof. Ing. Francesco LOMBARDI
Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali
Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po
Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore