Il Decreto era espressamente previsto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205 e stabilisce le tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli previsti dall’art. 296, comma 9, del Codice Ambiente
Il versamento delle tariffe va effettuato, prima dell’espletamento delle prestazioni e dei controlli, alla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio o sul conto corrente postale a questa intestato.
Le tariffe vengono poi definite all’articolo 2:
a) per il campionamento, 1,50 euro per ciascun contenitore;
b) per ciascun chilometro da percorrere per la raccolta ed il trasporto dei campioni, un costo pari ad un ottavo del prezzo di un litro del carburante utilizzato, in caso di veicoli di massa complessiva inferiore a 3.5 t, e pari ad un quinto, in caso di veicoli di massa complessiva superiore; il prezzo del carburante deve essere desunto dall’ultima rilevazione mensile riportata sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, prima del trasporto;
c) per l’analisi, la conservazione e lo smaltimento dei campioni, 34 euro a campione.
Tali tariffe vengono aggiornate almeno ogni due anni sulla base del costo effettivo del servizio, con prossimi decreti interministeriali (Ambiente-Economia e Trasporti).
Riferimenti normativi:
Decreto Ministeriale del 29/03/2016
Tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli da effettuare sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi
G.U. del 20/04/2016, n.92
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