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Combustibili solidi secondari e qualifica di rifiuto: il DM 22/2013

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Sull’ultima Gazzetta ufficiale (del 15 marzo 2013) è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Ambiente 14 febbraio 2013 , n. 22, che contiene il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.

Decreto 14 febbraio 2022: CSS e qualifica di rifiuto, cosa prevede il decreto

Il decreto è entrato in vigore dal 29 marzo ed indica i criteri in base ai quali determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), individuato all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del Codice Ambiente, cessano di essere qualificate come rifiuto.

Inoltre, nel Regolamento si stabiliscono le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del CSS-Combustibile, ricomprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente.

Quando il CSS è rifiuto?

L’articolo 4 del decreto 22/2013 chiarisce che, ai sensi dell’articolo 184-ter del Testo Unico Ambiente, un sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto con l’emissione della dichiarazione di conformità. Nelle fasi successive all’emissione della dichiarazione, i, prodotto deve essere gestito in base alle norme contenute nei Titoli III e IV del decreto 22/2013, e deve rispondere alle caratteristiche di classificazione di cui all’Allegato 1, Tabella 1. Se viene meno tale conformità, il suo detentore viene qualificato come produttore iniziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 1, lettera f) del Codice Ambiente ed è tenuto a gestire il sottolotto come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del Codice Ambiente.

Utilizzo di combustibile secondario

L’articolo 13 conferma che l’utilizzo del CSS-Combustibile, per il quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, è consentito esclusivamente negli impianti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica, e nelle stesse attività tale utilizzo. Inoltre, per garantire un elevato grado di tutela dell’ambiente e della salute umana l’utilizzo del CSS-Combustibile è soggetto al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133, relativamente al coincenerimento, in particolare le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto previsto nell’allegato 2 del citato decreto legislativo, e le deroghe di cui al medesimo allegato.

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Redazione InSic

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