Albo gestori

Comitato Gestori: ancora una proroga alla validità delle iscrizioni all’Albo

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Il Comitato nazionale Gestori ambientali con Circolare n. 16 del 30 dicembre 2021 prolunga ancora la validità delle iscrizioni all’Albo Gestori alla luce della proroga dello stato di emergenza (avvenuta con DECRETO FESTIVITA’ – decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sino al 31 marzo 2022).  

Dunque, le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nello stesso periodo. 

Le imprese possono verificare la scadenza delle proprie iscrizioni all’interno della propria area riservata sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it

Iscrizioni all’Albo Gestori: fino a che data restano valide?

Le iscrizioni all’Albo Gestori rientrano nel novero di atti contemplati nel DL CURA ITALIA convertito, all’art. 103 comma 2 (come da ultima modifica introdotta dalla Legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 – articolo 3-bis)

L’art. 103 comma 2 del DL CURA ITALIA ora dispone la conservazione della validità dei certificati che siano in scadenza dal 31 gennaio e fino alla fine dell’emergenza epidemiologica (viene di fatto evitato ogni riferimento ad una data specifica), a 90 giorni dalla Dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Cosa devono fare le Imprese per esercitare l’attività?

Per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:

  • rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti;
  • prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 luglio 2021;
  • comunicare le variazioni dell’iscrizione.

Redazione InSic

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