Il Comitato ricorda che con Deliberazione n.2/2013 (modificata dalla Deliberazione n.1/2016) si indica all’art. 9 bis che provvedimenti d’iscrizione, di variazione e di rinnovo dell’iscrizione siano acquisiti elettronicamente dall’impresa mediante l’area riservata del portale dell’Albo: il Comitato intende ora sostituire le prescrizioni riguardanti la tenuta e la conservazione dei provvedimenti d’iscrizione riportate nei provvedimenti stessi.
Viene dunque modificata
• la prescrizione n. 1, riportata nei provvedimenti d’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 6 che ora così recita: “Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d’iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali”.
• La prescrizione relativa alla conservazione dei provvedimenti emessi e notificati, riportata nei provvedimenti d’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta (di cui al DM 8/4/2008), che così così recita: “Il provvedimento d’iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’articoli 46 c 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il centro di raccolta gestito”.
• la prescrizione n. 1, riportata nei provvedimenti d’iscrizione nella categoria 8 è sostituita dalla seguente: “Il provvedimento d’iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto”.
• la prescrizione n. 1, riportata nei provvedimenti d’iscrizione nella categoria 9 è sostituita dalla seguente: “Il provvedimento d’iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell’iscrizione”.
• la prescrizione n. 1, riportata nei provvedimenti d’iscrizione nella categoria 10 è sostituita dalla seguente: “Il provvedimento d’iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell’iscrizione”.
Le Categorie dell’Albo Gestori
Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento Albo Gestori (DM n.120/2014 del 3 giugno 2014)l’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
Allegati
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