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Il quesito
I responsabili tecnici dispensati dalle verifiche di idoneità, che intendono svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, debbano sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, oppure la verifica è relativa ai soli moduli specialistici che interessano?Secondo il Comitato Gestori
Il Comitato parte dalla normativa di riferimento: in base all’articolo 13, comma 3, del DM 120/2014, viene dispensato dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.In seguito, l’articolo 2, comma 5, della delibera n.6/2017 (modificata con delibera n. 3 del 25 giugno 2019) ha stabilito che sia dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.
Pertanto, il soggetto dispensato dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera 6 del 30 maggio 2017, che intende svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, dovrà sostenere la verifica iniziale costituita da:
• 1 modulo obbligatorio per tutte le categorie
• e da almeno 1 modulo specialistico, come previsto dalla delibera n.4 del 25 giugno 2019.
La Deliberazione n.6 del 30 maggio 2017
L’atto regola i requisiti del responsabile tecnico individuati, per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, nell’allegato “A” alla Deliberazione stessa. Ai fini dell’iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l’esperienza richiesta al responsabile tecnico (art. 1) consiste nell’esperienza acquisita in almeno uno o più dei casi indicati dall’art. 1.La Deliberazione n.3 del 25 giugno 2019
L’atto rimuove il comma 3 dell’art.2 della Deliberazione n.6/2017 che prevedeva in caso di mancato superamento della verifica, la possibilità di sostenerla per il medesimo modulo, decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.Si aggiunge la previsione del nuovo comma 2 bis: il soggetto in possesso dell’idoneità può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione validi fino a 5 anni dal loro superamento. E’ consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli.
Riferimenti normativi:
Circolare del 16 ottobre 2019 n.10Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera n.6 del30 maggio 2017.
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