Le associazioni degli operatori economici operanti nel settore rifiuti, riporta il Comitato, sentivano l’esigenza di razionalizzare il requisito del responsabile tecnico, previsti all’allegato “D” alla citata deliberazione n. 2/2010 così da adeguare i requisiti minimi richiesti alle realtà operative della Categoria D, garantendo al tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela dell’ambiente e le necessarie condizioni per garantire servizi efficienti ed efficaci.
Pertanto per la categoria D, il requisito minimo non è più “Geometra o Perito industriale o Perito chimico” ma basta il “Diploma di scuola secondaria di secondo grado”
Riferimenti normativi
Deliberazione 20 aprile 2016 dell’Albo nazionale gestori ambientali
Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 recante “Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti”
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