Comunicazioni idrofluorocarburi, i nuovi valori per produttori e importatori

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Sulla Gazzetta ufficiale europea (L 318 del 5 novembre 2014) è stata pubblicata la Decisione di esecuzione della Commissione del 31 ottobre 2014, che reca i valori di riferimento per il periodo 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, per ogni produttore o importatore che abbia comunicato l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.

Il periodo di applicazione
La decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 e scade al 31 dicembre 2017, quando i valori di riferimento per i produttori e gli importatori dovrebbero essere ricalcolati (scadenza triennale) affinché le imprese possano continuare le loro attività sulla base dei volumi medi da esse immessi in commercio negli anni immediatamente precedenti.

I nuovi valori per gli Idrofluorocarburi
I valori sono calcolati sulla base dei dati comunicati in ottemperanza del regolamento (CE) n. 842/2006 detraendo dalla media annua delle quantità di idrofluorocarburi (gas sfusi) immessi in commercio nell’Unione nel periodo 2009-2012 le quantità totali di idrofluorocarburi (gas sfusi) cui si applicano le deroghe di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, per tale periodo, qualora i dati siano disponibili.

Il commercio di idrofluorocarburi: limiti e valori di riferimento
La Decisione da attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, il quale dispone che, per garantire la graduale riduzione degli idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione, l’immissione in commercio di almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di questi gas da parte dei produttori o degli importatori è soggetta a limiti quantitativi, stabiliti dalla Commissione e assegnati in quota ad ogni produttore o importatore.
I valori di riferimento, condizionati dalle limitazioni insite nei dati comunicati a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006, sono calcolati sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che il produttore o l’importatore ha comunicato di aver immesso in commercio dal 2009 al 2012, escludendo le quantità di idrofluorocarburi destinati agli usi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.

Riferimenti normativi
Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 ottobre 2014, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 7920]
(GUUE L 318 del 5.11.2014)

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Redazione InSic

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