Consorzio nazionale oli minerali esausti: il nuovo Statuto

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Con Decreto del 7 novembre 2017 il Ministero dell’Ambiente pubblica in Gazzetta lo statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. Il Decreto recepisce lo schema di statuto tipo del Consorzio, già adottato dal Ministero con decreto del 7 dicembre 2016

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Compiti e funzioni
L’Articolo 3 detta i compiti e le funzioni del Consorzio, in un lungo elenco dal quale segnaliamo, in particolare la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche della raccolta degli oli, la raccolta diretta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta, la loro selezione ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione combustione o smaltimento, oltre a compiti di studio, sperimentazione e realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi finalizzati a ottimizzare e a rendere più efficiente il ciclo delle attività di gestione degli oli usati.
Inoltre, corrisponde alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall’avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione.
Per lo svolgimento di queste operazioni, il Consorzio può conferire mandati a imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali costituire enti, società e assumere partecipazioni in società già costituite può svolgere tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile previsto dallo statuto.

Consorziati e partecipazione
In base all’articolo 4 al Consorzio possono partecipare in forma paritetica:
a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini;
b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.
Gli artt. Da 9 a 11 riferiscono gli aspetti finanziari del Consorzio che deve costituire il Fondo consortile – Riserva di patrimonio, mentre all’Art. 10 si regolano le modalità di finanziamento possibili dello stesso e l’Esercizio finanziario – Bilancio (art.11) che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Titolo II (artt. 12-23) del Decreto 7 novembre 2017 regola poi gli Organi del Consorzio
(a) l’Assemblea (art.13);
(b) il Consiglio di amministrazione (art.14);
(c) il Presidente ed, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente (artt. 15-20);
(d) il Collegio sindacale (art. 21).

Previsto anche all’art. 23 un Organismo di vigilanza collegiale, composto di tre membri, autonomo e indipendente con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’aderenza ed all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni
Riferimenti normativi:
DECRETO 7 novembre 2017 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.
(GU n.270 del 18-11-2017)

Redazione InSic

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