Controllo Emissioni: il Veneto pubblica i primi indirizzi applicativi

907 0
La Regione Veneto ha pubblicato lo scorso 22 luglio, la Deliberazione n. 1298 della Giunta Regionale (BUR n. 75 del 01/08/2014):”D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Primi indirizzi applicativi”.

La Deliberazione n. 1298 ha fornito, nella parte 1, dei chiarimenti in merito alla distribuzione delle competenze concernenti il rilascio delle AIA tra le autorità amministrative (Regione, provincie). Vengono citate le disposizioni contenute nell’art. 5-bis della L.R. 33/1985 che stabilisce quali sono le autorità competenti al rilascio delle AIA:
– la Regione per gli impianti esistenti e nuovi individuati dall’Allegato A della L.R. 33/1985, “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale”;
– le Province per gli impianti esistenti e nuovi come indicato nell’Allegato B della medesima legge regionale, “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale”.

Inoltre, con la DGRV 1298/14 ( alla parte 1 lett. d)) si precisa che per le installazioni in precedenza non assoggettate ad AIA e riconducibili alle attività di gestione rifiuti, resta ferma la ripartizione di competenza prevista dagli art. 4 e 6, della L.R. 3/2000, in quanto riconfermata dall’art. 18, della L.R. 20/2007; pertanto, per tali installazioni è competente al rilascio dell’A.I.A. la medesima autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 3/2000.
Nel caso in cui nel medesimo sito siano presenti più attività soggette ad A.I.A., in deroga ai criteri sopra indicati, il relativo provvedimento è invece rilasciato dall’autorità competente per l’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre attività eventualmente presenti nel sito sono funzionali o accessorie.

Infine, il DGRV 1298/14, al punto 3, ha disposto che, per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda di A.I.A. delle “installazioni esistenti” rientrate nell’ambito di applicazione della disciplina in materia di AIA per effetto delle nuove previsioni del D.Lgs. n. 46/2014 (che ha stabilito l’obbligo a presentarne domanda di AIA entro il 7 settembre 2014), l’istanza redatta si intende correttamente presentata sulla base della modulistica approvata dalla sopraccitata D.G.R., compilata nelle seguenti parti: scheda A, punti A1, A2, A3, A6, A8, A9.

Riferimenti normativi:
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1298 del 22 luglio 2014
D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
Primi indirizzi applicativi.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore