Il Ricorso
L’art. 65 della Legge Regionale 11/2014, è stato ritenuto illegittimo dal Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto, dettando una serie di misure in materia ambientale e dell’ecosistema, sarebbe dovuto rientrare nella competenza esclusiva dello Stato. Difatti, la Giunta regionale con tale articolo definisce i criteri affinché l’attuazione di una serie di interventi non venga assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA).
L’art. 56, commi 1 e 4, della stessa legge, è stato contestato perché riguarda la materia dei rifiuti, di competenza esclusiva dello Stato, quando disciplina la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, al comma 1, e, al comma 4, dispone che tale attività non costituisce gestione dei rifiuti o combustione illecita.
Infine l’art. 19 della legge reg. Veneto n. 11 del 2014, autorizza la Giunta regionale a prevedere, nel rapporto con gli appaltatori per opere di regimazione di corsi d’acqua comprendenti la rimozione di materiali litoidi, il sistema della remunerazione tramite compensazione tra l’onere della realizzazione dei lavori e il valore del materiale estratto riutilizzabile, quest’ultimo da calcolarsi sulla base dei vigenti canoni demaniali.
Secondo la Corte
La Corte ha ritenuto che l’art. 65 della legge regionale violasse l’art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), Cost. perché detta una serie di misure a tutela della rete ecologica regionale Natura 2000 e fa sì che la Giunta regionale possa definire specifiche linee guida finalizzate ad interventi non assoggettati a valutazione di incidenza ambientale (VINCA). Tutti ambiti riservati alla competenza dello Stato.
Per quel che concerne l’art. 56, sulla combustione controllata del luogo di produzione dei residui vegetali, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità in quanto tali attività “costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti” e che, pertanto, il legislatore regionale potesse disciplinare in merito, trattandosi della materia dell’agricoltura (come affermato nella recente sent. 16/2015).
L’art. 19, infine, autorizzando la Giunta Regionale, al comma 1, a prevedere il sistema della remunerazione tramite compensazione tra l’onere della realizzazione dei lavori e il valore del materiale estratto riutilizzabile; e istituendo, al comma 2, capitoli di entrata e di spesa, non è stato ritenuto dalla Corte in contrasto con la Costituzione, in quanto non rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, avendo per l’appunto ad oggetto una finalità finanziario-contabile, già prevista nella legge regionale 27/2003 del Veneto.
Pertanto, la Corte ha ritenuto illegittimo soltanto l’art. 65 della L.R. 11/2014 del Veneto, dichiarando non fondate le questioni di legittimità Costituzionale degli art. 19 e 56, commi 1 e 4.
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