Un quesito pervenuto alla nostra rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro riguarda la nozione di industria insalubre di prima classe. Ci sono riferimenti normativi sul tema?
Risponde Rocchina Staiano Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’Università Teramo.
Industria insalubre: significato
L’art. 216 del r.d. n. 1265/1934 disciplina le industrie insalubri della prima classe, ossia quelle produttive di “vapori, gas o altre esalazioni insalubri” pericolose per la salute umana. Tra queste sono compresi gli allevamenti di bestiame (D.M. 5 settembre 1994), che devono essere “isolati nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”. Peraltro, la prescrizione normativa non contiene alcuna fissazione di distanze minime, consentendo quindi che quelle imposte dalla disciplina di legge o di piano regolatore possano in ipotesi derogate, se venga dimostrato che l’esercizio dell’attività non reca pregiudizi alla salute del vicinato (in questo senso: Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6612; Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2004, n. 6648).
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