reati ambientali

Criminalità ambientale: cosa prevede la nuova Direttiva europea e quali sono i nuovi reati contro l’ambiente? (Dir. 2024/1203)

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Criminalità ambientale: arriva la Direttiva UE che amplia sanzioni e reati: in Gazzetta europea la Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE e cerca di migliorare le indagini e l’azione penale riguardanti i reati ambientali.

  • Cosa prevede? Quali sono i nuovi reati contemplati e quali sanzioni verranno estese?

Direttiva 2024/1203: la Direttiva sulla tutela penale dell’ambiente

La Direttiva contiene 30 articoli che aggiornano la tutela penale dell’ambiente attualmente esistente: si rivolge agli Stati (art.30), entra in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione in GUUE (avvenuta il 30 aprile ’24), quindi dal 20 maggio 2024.

Gli Stati membri dovranno conformarsi alla nuova direttiva entro il 21 maggio 2026.

Stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni (art.2) al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all’applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione.
Definisce i nuovi reati (art.3) ovvero le le condotte che, se poste in essere quanto meno per grave negligenza, costituiscono reato qualora siano illecite.
Le sanzioni sono previste all’art.5 (per le persone fisiche) e all’art.7 (per le persone giuridiche) di cui si regola la Responsabilità giuridica (art.6). Fissa i termini di prescrizione all’art.11.

Fra gli altri articoli rilevanti, la Direttiva 2024/1203 richiede agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali entro il 21 maggio 2027. Inoltre, dovranno predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 3 e 4, per monitorare l’efficacia delle loro misure di lotta contro i reati ambientali.

Direttiva Criminalità ambientale 2024: punti chiave

La direttiva

  • sostituisce la precedente normativa, che risale al 2008;
  • fissa norme minime a livello di UE sulla definizione dei reati e delle sanzioni;
  • Si applicherà solo ai reati commessi all’interno dell’UE, ma gli Stati membri possono decidere di estendere la loro giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio.

Reati ambientali: il nuovo elenco ed i “reati ambientali qualificati”

Il numero di condotte che costituiranno reato passerà da nove a venti. I nuovi reati comprendono il traffico di legname, il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi e le violazioni gravi della legislazione in materia di sostanze chimiche.

Inoltre, la nuova direttiva introduce una clausola relativa ai “reati qualificati” che si applica quando un reato di cui alla direttiva è commesso intenzionalmente e provoca la distruzione dell’ambiente o un danno irreversibile o duraturo allo stesso.

I nuovi crimini contro l’ambiente

Tra i nuovi reati (art.3) figurano:

  • il commercio illegale di legname;
  • l’esaurimento delle risorse idriche;
  • le gravi violazioni della legislazione dell’UE in materia di sostanze chimiche;
  • l’inquinamento provocato dalle navi;
  •  i “reati qualificati”, ovvero quelli che portano alla distruzione di un ecosistema e sono quindi paragonabili all’ecocidio (ad esempio gli incendi boschivi su vasta scala o l’inquinamento diffuso di aria, acqua e suolo).

Quali sono le sanzioni per i nuovi reati ambientali?

I nuovi reati ambientali saranno punibili (art.5 e 7) con la reclusione, a seconda della durata, della gravità o della reversibilità del danno.

  • per i cosiddetti reati qualificati il massimo è di 8 anni di reclusione;
  • per quelli che causano la morte di una persona 10 anni;
  • per tutti gli altri 5 anni.

Per i trasgressori è previsto il risarcimento del danno ed il ripristino dell’ambiente danneggiato, oltre a sanzioni pecuniarie pari al 3 o 5% del fatturato annuo mondiale o, in alternativa, a 24 o 40 milioni di EUR.

Reati ambientali come perseguirli

Nella nuova direttiva si prevede che gli Stati membri potranno decidere se perseguire i reati commessi al di fuori del loro territorio. Inoltre, si prevede sostegno e assistenza nel contesto dei procedimenti penali per gli informatori (whistleblower) che denunciano reati ambientali (art.14).

Gli Stati membri dovranno anche organizzare corsi di formazione specializzati per forze dell’ordine, giudici e pubblici ministeri, redigere strategie nazionali e organizzare campagne di sensibilizzazione contro la criminalità ambientale (art.18).

I dati sui reati ambientali raccolti dai governi dell’UE dovrebbero inoltre consentire di affrontare meglio la questione e aiutare la Commissione ad aggiornarne regolarmente l’elenco (art.22).

Responsabilità ambientali di impresa: verso nuove direzioni

A proposito della direttiva il relatore per il Parlamento europeo Antonius Manders (PPE, NL) ha rimarcato la lotta alla criminalità transfrontaliera e la maggiore responsabilità a cui andranno incontro i dirigenti di impresa chiamati a rispondere di un dovere di diligenza.

“È giunto il momento che la lotta alla criminalità transfrontaliera assuma una dimensione europea, con sanzioni armonizzate e dissuasive che impediscano nuovi reati ambientali. Con questo accordo, chi inquina paga. Ma non solo: è anche un enorme passo avanti nella giusta direzione. Qualsiasi dirigente d’impresa responsabile di provocare inquinamento, infatti, potrà essere chiamato a rispondere delle sue azioni, al pari dell’impresa. Con l’introduzione del dovere di diligenza, poi, non ci sarà modo di nascondersi dietro a permessi o espedienti legislativi.”

Crimini ambientali: le sanzioni per le imprese

Per le imprese le sanzioni pecuniarie (art.7) ammonteranno ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi o, in alternativa, a 40 milioni di EUR. Per tutti gli altri reati, la sanzione pecuniaria massima sarà pari ad almeno il 3% del fatturato o, in alternativa, a 24 milioni di EUR.

Gli Stati membri dovranno provvedere affinché le persone fisiche e le imprese possano essere sanzionate con misure supplementari, quali l’obbligo per l’autore del reato di ripristinare l’ambiente o di risarcire i danni, l’esclusione dello stesso dall’accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro di permessi o autorizzazioni.

Direttiva UE sulla criminalità ambientale: cosa prevedeva la Direttiva 2008/99

La vecchia disciplina sulla criminalità ambientale risale al 2008, con la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, che è stata recepita entro il dicembre 2010. La direttiva integrava l’attuale sistema sanzionatorio amministrativo con sanzioni penali per rafforzare il rispetto delle leggi in materia di protezione dell’ambiente. La sostituzione della direttiva 2008/99/CE è regolata agli artt.26 e 27 della Direttiva 2024/1203.

La Direttiva si limitava a stabilire uno standard minimo di protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale degli Stati membri che restavano liberi, comunque di mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose. Il provvedimento non ha avuto molto effetto nella pratica: il numero di casi di reati ambientali indagati e condannati con successo è rimasto a un livello molto basso. L’UE stima che nel periodo fra 2018 e 2021 nell’UE il valore totale dei sequestri è stato di 8,3 milioni di EUR e solo 829 arresti.

La sua revisione è iniziata nel 2022 ed oltre a chiarire termini e definizioni di “reato ambientale” e “danno sostanziale” ha mirato a inserire nuovi settori della criminalità ambientale nel suo campo di applicazione. Ha poi definito meglio tipi e livelli di sanzione e promosso le indagini e l’azione penale transfrontaliere oltre a migliorare la raccolta e la diffusione di dati statistici secondo norme comuni in tutti gli Stati membri.

Cosa si intende per criminalità ambientale

L’UE ha adottato misure per combattere le reti criminali coinvolte in tutte le forme di criminalità ambientale, anche introducendo norme sulla gestione dei rifiuti e sul commercio di flora e fauna selvatica.

In base ai dati UE la criminalità ambientale è la 3ª attività criminale al mondo, dopo il traffico di stupefacenti e la contraffazione e cresce a un tasso del 5-7% l’anno, provocando perdite per 110-281 miliardi di USD ogni anno.

In cosa consiste la criminalità ambientale?

Quali sono le conseguenze della criminalità ambientale?

Le conseguenze della criminalità ambientale

  • aumento dei livelli di inquinamento
  • degrado della fauna selvatica
  • riduzione della biodiversità
  • perturbazione dell’equilibrio ecologico
  • rischi per la salute umana.

Reati ambientali: l’attuazione in Italia

Nel nostro ordinamento il DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 ha attuato la Direttiva 2088/99CE (insieme alla direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi).

Il Decreto 121/2011 ha

  • modificato (art.4) alcune disposizioni del Testo unico Ambiente;
  • introdotto l’Art. 25-undecies (Reati ambientali) nel Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti
  • introdotto nuove fattispecie di reati ambientali nel Codice Penale:
    • Art. 727-bis – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
    • Art. 733-bis – Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto.

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, sono state introdotte nell’ordinamento nazionale fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delitto: nel codice penale un inedito titolo VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente), composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies).

Reati ambientali: il nuovo elenco

In base al testo dell’Art.3 della nuova Direttiva diffusa dal Consiglio il nuovo elenco di reati ambientali, in sintesi è il seguente:

  • lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia  o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano  provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità  dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
  • l’immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a  tutelare l’ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l’uso del  prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico,  l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o  radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa  provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità  dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
  • la fabbricazione, l’immissione o la messa a disposizione sul mercato, l’esportazione o  l’uso di sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o articoli, compresa la  loro incorporazione negli articoli, se tale condotta provoca o può provocare il  decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o  delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora
  • la fabbricazione, l’impiego, lo stoccaggio, l’importazione o l’esportazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, se tali condotte non sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio23 e provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
  • la realizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio se tale condotta è attuata senza autorizzazione e provoca o può provocare danni rilevanti alla qualità dell’aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, o a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
  • la raccolta, il trasporto o il trattamento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e  il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario
  • la spedizione di rifiuti se tale condotta concerne una quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
  • il riciclaggio delle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013, se tale condotta non rispetta i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento;
  • lo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2005/35/CE in una delle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, tranne nei casi in cui tale scarico soddisfi le condizioni per le eccezioni di cui all’articolo 5 della medesima direttiva, che provoca o è probabile che provochi un deterioramento della qualità dell’acqua o danni all’ambiente marino;
  • l’esercizio o la chiusura di un impianto in cui è svolta un’attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose, se tali condotte, tale attività pericolosa e tale sostanza o miscela pericolosa rientrino nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio27 o della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio28, e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
  • la costruzione, l’esercizio e la dismissione di un impianto, se tali condotte e tale impianto rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio29 e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
  • la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l’impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l’importazione, l’esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo o di sostanze radioattive, se tali condotte e tale materiale o tali sostanze rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 2013/59/Euratom30, 2014/87/Euratom31 o 2013/51/Euratom32 del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
  • l’estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio33, se tale condotta provoca o può provocare  danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;
  • l’uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l’offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate nell’allegato IV o nell’allegato V, se le specie che figurano in quest’ultimo sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all’allegato IV, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e di uno o più esemplari delle specie di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo laddove tale condotta riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;
  • il commercio di uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie animali o vegetali selvatiche elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglioe l’importazione di uno o più esemplari o parti o prodotti derivati di essi, di tali specie elencati nell’allegato C di detto regolamento, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile di tali esemplari;
  • l’immissione o la messa a disposizione sul mercato dell’Unione o l’esportazione dal mercato dell’Unione di materie prime o prodotti pertinenti, in violazione del divieto di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1115, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile;
  • qualsiasi condotta che provochi il deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto, o la perturbazione delle specie animali elencate nell’allegato II, lettera a), della direttiva 92/43/CEE all’interno di un sito protetto, rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, se tale deterioramento o tale perturbazione sono significativi;
  • l’introduzione nel territorio dell’Unione, l’immissione sul mercato, la detenzione, l’allevamento, il trasporto, l’utilizzo, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, il rilascio nell’ambiente o la diffusione di specie esotiche invasive rilevanti al livello dell’Unione, se tali condotte violano:
  • le restrizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.  1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
  • la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il rilascio delle sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio, o la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione o l’uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze;
  • la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il  rilascio dei gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di  cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024 sulla produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione,  l’esportazione o l’uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono i  gas fluorurati a effetto serra di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il  cui funzionamento dipende da tali gas, o la messa in funzione di tali prodotti e  apparecchiature.

Per approfondire sulla normativa ambientale e sul Codice dell’Ambiente

  • InSic suggerisce fra i volumi di EPC Editore il corso di formazione di Istituto Informa sul Testo Unico Ambiente.

La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti
Sassone Stefano
Libro
Edizione: ottobre 2021 (III ed.)

  • InSic suggerisce il seguente corso di formazione realizzato da Istituto Informa per i professionisti, consulenti ed operatori dell’ambiente.

Testo Unico Ambiente: corso di formazione sulla normativa ambientale aggiornata

Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
24 Crediti formativi (CFP) CNI
INFORMA- Roma

Prof. Ing. Francesco LOMBARDI
Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali

Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po

Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it