Quest’ultima ha regolato i rapporti con l’Unione europea attraverso legge del 15 novembre 2000 n 364, il cui articolo 5 prevede la possibilità per le società di svolgere sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
Come regolarsi con l’iscrizione dell’azienda, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Gestori (DM n.120/2014)?
Secondo il Comitato Gestori
Secondo il Comitato nazionale, il provvedimento di iscrizione all’Albo dell’impresa di gestione dei rifiuti dovrà contenere l’indicazione della sorpadetta limitazione e indicare la seguente prescrizione: “L’impresa risulta iscritta con la limitazione di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile ai sensi dell’art. 5 della legge 15 novembre 2000, n. 364 (Accordo tra la Comunità europea ed i sui stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone)”.
Riferimenti normativi:
CIRCOLARE n. 987 del 26 ottobre 2016
Chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità UE/Confederazione svizzera.
(Albo gestori ambientali)
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