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Da Albo Gestori chiarimenti sull’iscrizione di aziende svizzere

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Con Circolare n.987/2016 (in allegato) dell’Albo Gestori Ambientali, il Comitato nazionale chiarisce sulle modalità di iscrizione all’Albo di società di gestione rifiuti stabilite in uno Stato estero non comunitario, con particolare riferimento alla Confederazione Svizzera.

Quest’ultima ha regolato i rapporti con l’Unione europea attraverso legge del 15 novembre 2000 n 364, il cui articolo 5 prevede la possibilità per le società di svolgere sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
Come regolarsi con l’iscrizione dell’azienda, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Gestori (DM n.120/2014)?

Secondo il Comitato Gestori
Secondo il Comitato nazionale, il provvedimento di iscrizione all’Albo dell’impresa di gestione dei rifiuti dovrà contenere l’indicazione della sorpadetta limitazione e indicare la seguente prescrizione: “L’impresa risulta iscritta con la limitazione di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile ai sensi dell’art. 5 della legge 15 novembre 2000, n. 364 (Accordo tra la Comunità europea ed i sui stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone)”.

Riferimenti normativi:
CIRCOLARE n. 987 del 26 ottobre 2016
Chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità UE/Confederazione svizzera.
(Albo gestori ambientali)

Redazione InSic

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