Danno ambientale di natura pubblica, chiarimenti dalla Cassazione

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Nella sentenza n. 12295, del 15 marzo 2013 la Cassazione penale si trova a decidere circa la condanna di due imputati per il reato previsto dall’art. 81 c.p., e dell’art. 256, comma 1, lett. a)del D.Lgs. n. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti pericolosi non autorizzata), per avere gestito il primo cedendo ed il secondo ricevendo, in assenza di autorizzazione, iscrizione e comunicazione di legge, una quantità di circa kg. 2.474.550 di rifiuti speciali non pericolosi classificati come terre e rocce da scavo – codice CER 170504.

Il Tribunale aveva inoltre disposto per gli imputati il risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili Provincia e Comune di Milano (per quanto concernente il danno morale o all’immagine) e Regione Lombardia (per quanto concernente il danno ambientale).
Secondo il Collegio, tuttavia questo tipo di risarcimento, difetta di qualsiasi motivazione circa la sussistenza del danno morale subito dai due enti, tanto più considerando, in particolare con riguardo al Comune di Milano, che, come invocato in ricorso, i rifiuti in oggetto sarebbero stati conferiti in luogo sito nel Comune di Lomazzo e non di Milano.
Inoltre, per quanto riguarda il danno ambientale arrecato alla Regione Lombardia, non viene specificato, essendo la motivazione limitatasi soltanto a menzionare genericamente il “danno ambientale”, se lo stesso sia consistito in un danno diverso dall’interesse pubblico e generale alla tutela dell’ambiente, poiché solo in tal caso poteva essere legittima la relativa condanna.

Infatti, al riguardo va ricordato, che il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, considerato come lesione dell’interesse pubblico e generale all’ambiente, è ora previsto e disciplinato soltanto dall’art. 311 del Codice Ambiente, con la conseguenza che il titolare della pretesa risarcitoria per tale danno ambientale è esclusivamente lo Stato, in persona del ministro dell’Ambiente.
Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le Regioni, possono invece agire, in forza dell’art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, solo se possono provare effettivamente di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell’ambiente la lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi dall’interesse pubblico e generale alla tutela dell’ambiente come diritto fondamentale e valore di rilevanza costituzionale.

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Redazione InSic

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