Decreto Radiazioni ionizzanti: le misure di protezione ambientale – operativo lo STRIMS

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Il DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti: dopo aver visto le implicazioni in materia di sicurezza sul lavoro (LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO), passiamo ad evidenziare anche gli aspetti più legati alla materia ambientale.

Di seguito riportiamo gli aspetti ambientali della disciplina e le ultime novità normative.

NEWS! – Il Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi – STRIMS (29/10/21)

Fra le diverse novità ambientali del Decreto RADIAZIONI IONIZZANTI, che riforma la disciplina, C’è il Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattiviSTRIMS, previsto all’art. 241 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, consultabile sul sito https://strims.isinucleare.it/it.

Lo gestisce l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. che lo annuncia con Comunicato su (GU Serie Generale n.253 del 22-10-2021)

STRIMS: cosa devono fare i detentori di radiazioni ionizzanti/rifiuti radioattivi?

I detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi devono registrarsi e comunicare i relativi dati al Sistema entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato.

Per farlo devono accedere con dispositivo di firma digitale o SPID intestato al legale rappresentante o ad altra persona con poteri di impresa oppure, nel caso di enti, intestato a persona delegata dall’ente con apposita procedura.

Chi deve registrarsi allo STRIMS?

  1. Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o effettua attività di intermediazione.
  2. Chiunque intende effettuare, in conto proprio o in conto terzi, con mezzi propri o con mezzi altrui, attività di trasporto di materiali radioattivi.
  3. Detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari.
  4. Detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo.
  5. Chiunque intende effettuare attività di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi.
  6. Esercenti di depositi temporanei di rifiuti radioattivi prodotti da terzi o di impianti di gestione o di smaltimento di rifiuti radioattivi.
  7. Esercente che detiene sorgenti sigillate ad alta attività o svolge pratiche o chi effettua attività di commercio e intermediazione di sorgenti sigillate ad alta attività.

Cosa comunicare allo STRIMS?

  1. le informazioni sulle operazioni di importazione, produzione a fini commerciali o commercio e intermediazione di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti entro i dieci giorni successivi dall’operazione.
  2. le informazioni relative ai materiali radioattivi prima dell’inizio della spedizione. Il vettore, entro le 72 ore successive alla conclusione del trasporto, deve trasmettere le informazioni relative allo scarico dei materiali radioattivi.
  3. la denuncia di detenzione, le informazioni sulla contabilità delle materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari e occorre confermare le informazioni fornite nell’anno solare entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
  4. le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive (da parte dei detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo) entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti.
  5. le informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto prima dell’inizio del trasporto (il detentore deve trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN, mentre il vettore deve trasmettere le informazioni relative allo scarico e presa in carico dei rifiuti radioattivi entro le 24 ore successive alla conclusione del trasporto).
  6. i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da cui provengono (da parte dell’esercente di depositi temporanei di rifiuti radioattivi o di impianti di gestione), entro sette giorni lavorativi dalla produzione o dalla presa in carico, e prima dello scarico.
  7. le informazioni sulle sorgenti sigillate (da parte del detentore) entro 10 giorni dalla data di inizio della detenzione o dell’attività di commercio e intermediazione e prima della data di cessazione della detenzione o della conclusione del contratto di intermediazione,

Le novità ambientali nel DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020?

Gli argomenti sui quali occorre porre l’attenzione all’interno del DECRETO sono:
• RADON (sezione 3) art. 19: un gas nobile, naturalmente radioattivo che viene compiutamente posto sotto vigilanza sia nei luoghi di lavoro che nelle abitazioni. Il radon è la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo. Nei prossimi 12 mesi verrà redatto e approvato il Piano nazionale d’azione per il radon nel quale verranno individuati una serie di elementi, che condurranno a dettagliare strategie e interventi negli ambienti di vita.
• MATERIALI RADIOATTIVI DI ORIGINE NATURALE (NORM), art. 204: le aziende che utilizzano o che concentrano questi materiali sono normate in maniera dettagliata. Il flusso dei materiali dall’ingresso nell’azienda o dalla loro produzione, al loro allontanamento dal sito, al loro riciclo, riutilizzo o gestione come rifiuti. Speciali discariche con specifici iter autorizzativi sono state previste.
• AUTORIZZAZIONI ALL’IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI – art. 50 il testo prevede espressamente una analisi del sito proposto per l’installazione che tenga conto delle sue caratteristiche geologiche, idrologiche, demografiche, meteoclimatiche, ambientali. I siti verranno verificati da ogni punto di vista al fine di valutare la loro idoneità a ospitare l’impianto.
• ALLONTANAMENTI – art. 23: ogni materiale, solido liquido e gassoso, che esce dal sistema regolamentare della radioprotezione dovrà avere una sua autorizzazione al conferimento, al riciclo o al riutilizzo.
• CONTROLLO DELLA RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE – art. 13: la struttura della vecchia disposizione è stata ritenuta valida anche in virtù delle numerose visite ispettive svolte dagli esperti della Commissione che hanno certificato la rete di sorveglianza della radioattività ambientale e la rete di sorveglianza locale degli impianti nucleari sono idonee secondo gli standard europei richiesti.

Costa: decreto radiazioni ionizzanti, la contaminazione dell’ambiente riveste importanza primaria

Si tratta di aspetti sottolineati anche dal passatoMinistro per l’Ambiente, Costa : «Nello spirito della direttiva recepita, la contaminazione dell’ambiente riveste ora primaria importanza, non è più solo una via di esposizione della popolazione interessata dagli scarichi ma è riconosciuta quale minaccia per la salute umana. Un sistema di radioprotezione efficace deve prevedere e garantire la protezione completa. Si tiene conto non solo del trasferimento di radionuclidi dall’ambiente all’uomo, dando per scontato che gli standard di controllo ambientale richiesti per proteggere la popolazione assicurino che le altre specie non siano messe a rischio, ma si individua una protezione a più ampio spettro che salvaguardi la diversità biologica, assicuri la conservazione delle specie, e protegga la salute e lo stato naturale di habitat, comunità ed ecosistemi».

Redazione InSic

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