Definizione di inquinamento ambientale, secondo la Cassazione

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Torna anche questo mese il FOCUS ACQUE, una rassegna di commenti a sentenze particolarmente significative sull’ inquinamento delle fonti idriche a cura di A. Quaranta (Environmental Risk and crisis manager), che le ha raccolte tutte nell’articolo “Tutela delle acque la complessità della materia e il ruolo giocato dalla giurisprudenza” pubblicato sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

Nello scorso articolo, abbiamo parlato della tutela delle acque nel codice penale. Riprendiamo da qui per una nuova analisi sul concetto di “inquinamento ambientale” e “deterioramento significativo e misurabile”.

Nella sentenza n. 15865/2017 la Cassazione ha evidenziato che deve essere escluso ogni accostamento alle corrispondenti definizioni di “inquinamento ambientale” e di “deterioramento significativo e misurabile” fornite dal d.lgs. n. 152 del 2006 ad uso e consumo esclusivo delle norme in detto Testo Unico contenute, e che l’indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva “o” svolge una funzione di collegamento fra gli stessi concetti, autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro, dal momento che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema caratterizzata, nel caso della “compromissione”, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di “squilibrio funzionale”, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema ed, in quello del deterioramento, come “squilibrio strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.

Da ciò consegue che non assume rilievo l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all’art. 452-quater cod. pen.;

  • la condotta “abusiva” di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto “comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative” (la fattispecie riguardava l’inquinamento di acque marine, derivante da un’attività di bonifica di fondali effettuata in spregio delle relative prescrizioni progettuali.

    L’articolo completo è disponibile sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.3/2018, per gli abbonati.

Redazione InSic

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