Direttiva Rifiuti in Campania: la Corte di Giustizia sanziona l’Italia

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La Corte di Giustizia europea con causa C-653/13 (non ancora pubblicata) ha condannato l’Italia a pagare una somma forfettaria di EUR 20 milioni ed una penalità di EUR 120 000 per ciascun giorno di ritardo, a causa della inesatta applicazione della direttiva “rifiuti” (Dir. 2006/12/CE) in Campania.
Per quanto riguarda la penalità giornaliera di EUR 120 000, questa è suddivisa in tre parti, ciascuna di un importo giornaliero di EUR 40 000, calcolate per categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici). Quanto alla somma forfettaria di EUR 20 milioni, la Corte tiene conto del fatto che un inadempimento dell’Italia in materia di rifiuti è stato constatato in più di 20 cause portate dinanzi alla Corte.

La vicenda
Si tratta di un inadempimento riscontrato già nel 2010 ma non sanzionato: in seguito a quella condanna l’Italia aveva dato attuazione alla direttiva con una legge regionale, definendo 18 zone territoriali omogenee in cui si doveva procedere alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei rispettivi bacini. Nel 2007, a seguito della crisi rifiuti nella Regione, la Commissione fece ricorso contro l’Italia per la mancata creazione in Campania, di una rete integrata ed adeguata di impianti atta a garantire l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti sulla base del criterio della prossimità geografica.
Seguì una sentenza della Corte di Giustizia del 4 marzo 2010 con cui si constatò che l’Italia, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, era venuta meno agli obblighi della direttiva 2006/12, ma quella Sentenza non fu mai correttamente attuata e la Commissione riportò che già tra 2010 e il 2011 erano stati segnalati più volte problemi di raccolta dei rifiuti in Campania, che si sono conclusi con l’accumulo per diversi giorni di tonnellate di rifiuti nelle strade di Napoli e di altre città.

Il problema “Ecoballe”
La Commissione individuò una grande quantità di rifiuti storici (sei milioni di tonnellate di «ecoballe»), che doveva ancora essere smaltita e riportò che, alla scadenza del termine impartito per l’esecuzione della sentenza (15 gennaio 2012), le capacità mancanti di trattamento dei rifiuti per categoria di impianti ammontavano a 1 829 000 tonnellate per le discariche, a 1 190 000 tonnellate per gli impianti e a 382 500 tonnellate per gli impianti di trattamento dei rifiuti organici.
La Commissione sostenne che persistevano carenze strutturali in termini di impianti di smaltimento dei rifiuti, indispensabili nella regione e propose un nuovo ricorso per inadempimento contro l’Italia, chiedendo alla Corte di constatare il mancato rispetto della sua prima sentenza del 2010.

Le conclusioni della Corte
Con la sentenza di luglio 2015, oltre a condannare l’Italia a una penalità di EUR 120 000 per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione della sentenza del 2010 e a pagare una somma forfettaria di EUR 20 milioni, la Corte convalida gli argomenti della Commissione, in particolare per quanto riguarda il problema dell’eliminazione delle «ecoballe» e il numero insufficiente di impianti aventi la capacità necessaria per il trattamento dei rifiuti urbani nella regione Campania.
Inoltre la Corte sottolinea che, “tenuto conto delle notevoli carenze nella capacità della regione Campania di smaltire i propri rifiuti, è possibile dedurre che una siffatta grave insufficienza a livello regionale può compromettere la rete nazionale di impianti di smaltimento dei rifiuti, la quale cesserà così di presentare il carattere integrato e adeguato richiesto dalla direttiva. Ciò può compromettere seriamente la capacità dell’Italia di perseguire l’obiettivo dell’autosufficienza nazionale nello smaltimento dei rifiuti”.

17 le procedure ambientali aperte contro l’Italia
La Causa relativa all’emergenza rifiuti è una delle 17 procedure di infrazione in campo ambientale in cui è coinvolta l’Italia e che ha coinvolto la Corte di Giustizia con una condanna esemplare. Erano 21 nel 2014 come riportammo nel Luglio dello scorso anno.
Sotto riportiamo tutte le procedure di infrazione ambientale in cui è coinvolta l’Italia (fonte: Dipartimento politiche comunitarie) con l’indicazione della fase in cui si trova l’infrazione:

2015_2043 Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto(NO2) Messa in mora Art. 258 TFUE.
2014_2147 Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia. Messa in mora Art. 258 TFUE
2014_2123 Non corretto recepimento della direttiva 94/62/CEE relativa agli imballaggi e rifiuti d’imballaggio. Messa in mora Art. 258 TFUE
2014_2059 Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane. Parere motivato Art. 258 TFUE
2014_2006 Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi – Violazione della direttiva 2009/147/CE. Parere motivato Art. 258 TFUE
2013_2177 Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto. Parere motivato Art. 258 TFUE
2013_2022 Non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche. Messa in mora Art. 258 TFUE
2012_4096 Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”. Violazione della direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa. Parere motivato Art. 258 TFUE
2011_4030 Commercializzazione dei sacchetti di plastica. Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2011_4021 Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la direttiva discariche (dir. 1999/31/CE). Sentenza Art. 258 TFUE
2011_2215 Violazione dell’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Parere motivato complementare Art. 258 TFUE
2009_4426 Valutazione d’impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona). Parere motivato complementare Art. 258 TFUE
2009_2086 Non corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA). Parere motivato Art. 258 TFUE
2009_2034 Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane. Sentenza Art. 258 TFUE
2007_2195 Emergenza rifiuti in Campania. causa C-653/13
2004_2034 Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. Sentenza Art. 258 TFUE
2003_2077 Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE sui “rifiuti”, 91/689/CEE sui “rifiuti pericolosi” e 1999/31/CE sulle “discariche”. Sentenza Art. 260 TFUE
2003_2061 Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky). Parere motivato Art. 258 TFUE

Redazione InSic

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