Oggetto della Direttiva è il fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) applicabile alla formula R1 riportata nell’allegato II della Direttiva Rifiuti, che stabilisce un elenco non esaustivo di operazioni di recupero di rifiuti. Si intende per “recupero” (ai sensi dell’art.3 della direttiva) qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
L’operazione R1 (recupero rifiuti)
Osserva la Commissione nei considerando della Direttiva 2015/1127 che l’operazione R1 dell’allegato II della Direttiva rifiuti si applica ai rifiuti usati in sostituzione di combustibile o altri mezzi per produrre energia. Gli impianti di incenerimento destinati al trattamento dei rifiuti solidi urbani vi rientrano solo se la loro efficienza energetica raggiunge la soglia determinata applicando la formula di efficienza energetica (formula R1)
Da prove tecniche sarebbe poi emerso che le condizioni climatiche locali nell’Unione influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, riscaldamento, raffreddamento o vapore industriale da inceneritori destinati al trattamento di rifiuti solidi urbani. Tuttavia, in base ad una Relazione presentata al Centro comune di ricerca della Commissione europea è stato riportato che al fine di raggiungere la parità di condizioni nell’Unione è ragionevole prevedere una compensazione per gli impianti di incenerimento che risentono dell’impatto delle condizioni climatiche locali con un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) applicabile alla formula R1. Questo fattore va dunque basato sul documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti e sulle condizioni climatiche relative al sito degli impianti di incenerimento..
Sempre secondo la Commissione, con l’applicazione di un CCF alcuni impianti di incenerimento raggiungerebbero la soglia relativa alla formula R1 e diventerebbero dunque automaticamente impianti di incenerimento. Ciononostante, l’applicazione di un tale fattore di correzione deve restare un incentivo affinché gli impianti di incenerimento raggiungano un’elevata efficienza nella produzione di energia dai rifiuti, in linea con gli obiettivi e la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE.
Gli Stati membra vanno tempo fino al 31 luglio 2016 per conformarsi al nuovo parametro.
La correzione del fattore CCF
In base alla modifica apportata alla Direttiva rifiuti (allegato II il Climate Correction Factor, (CCF) viene distinto come valevole per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa dell’Unione applicabile anteriormente al 1° settembre 2015, per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029.
Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli HDD annuali per il sito dell’impianto di incenerimento, calcolata per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell’anno per il quale viene calcolato il CCF.
Per il calcolo del valore dell’HDD si applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a (18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde alla media (Tmin + Tmax/2) della temperatura esterna in un periodo di “d” (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.
Riferimenti normativi:
Direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015 che sostituisce l’allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
(GU L 184 dell’ 11.7.2015)
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