DL Semplificazioni: verso il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Testo coordinato in legge del Decreto Semplificazioni (DL 14 dicembre 2018 n.135) e la correlativa Legge di Conversione (Legge 11 febbraio 2019, n. 12 pubblicata nella medesima Gazzetta).
Rispetto al testo di legge originario, sono state apportate diverse modificazioni e soppressioni di articoli durante i passaggi parlamentari.
Per la parte ambiente, le disposizioni sul SISTRI che abbiamo visto al momento dell’emanazione del Decreto-Legge restano confermate, ma ci sono alcune aggiunte: in particolare viene inserito un riferimento ad un nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti: ecco chi è chiamato a iscriversi, i suoi costi e le sanzioni collegate alla violazione dell’obbligo di iscrizione.

Istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Nel Decreto-Legge DL 135/2018 “convertito” si aggiunge un comma 3 (e successivi sotto-commi) all’articolo 6 che riportava le disposizioni in materia di SISTRI: a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (stabilita al 13/2/2019) viene istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente cui sono chiamati a iscriversi:
• gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi
• gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
• i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
• con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Un Decreto di regolamentazione del Registro

Nel comma 3-bis all’art. 6 del DL n.135/2019 si indica che il Ministero dovrà adottare un successivo decreto che definisca modalità e termini temporali entro i quali far iscrivere al Registro i soggetti di cui sopra e coloro che intendano volontariamente aderirvi, oltre alle modalità di organizzazione e funzionamento del Registro, gli adempimenti relativi al Registro secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.
Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale – aggiunge il comma 3-ter all’art. 6 del DL n.135/2019 – la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del Codice Ambiente nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (decreto di attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti).

I costi del Registro

L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Sarà sempre l’emanando decreto del ministero dell’Ambiente a indicare gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento (il decreto dovrà essere aggiornato ogni tre anni per la revisione degli importi).
Gli oneri derivanti dall’istituzione del Registro elettronico nazionale sono pari a 1,61 milioni di euro per l’anno 2019. A decorrere dall’anno 2020 agli oneri di funzionamento si provvederà con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che verranno versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.

Le sanzioni collegate al Registro

La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto da emanarsi, chiarisce il comma 3-quinquies, verranno sanzionati per via amministrativa con sanzione pecuniaria i cui importi saranno riportati nel medesimo decreto. Tali importi saranno versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente per gli interventi di bonifica.

Riferimenti normativi:

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135
Testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 290 del 14 dicembre 2018), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.». (19A00934) (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019).

LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (19G00017) (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2019Il testo del provvedimento con normativa collegata e articoli di approfondimento, è disponibile sulla nostra Banca Dati Sicuromnia


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