Emergenze ambientali e industriali: in Gazzetta il nuovo decreto

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È stato pubblicato in Gazzetta del 10 dicembre 2013 il Decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 che detta Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, in vigore dal giorno di pubblicazione.

Si tratta del Decreto annunciato nei giorni scorsi dal Governo, per risolvere, in particolare, ma non soltanto, le criticità ambientali e sanitarie nella regione Campania, in particolare nella Terra dei Fuochi.

Dall’emergenza in Campania al risanamento dell’Ilva

Il provvedimento è composto di 10 articoli: quelli che interessano da vicino la Regione Campania sono gli articolo 1 e 2 che dettano “Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare” e “Azioni e interventi di monitoraggio e tutela” nei territori della regione. Inoltre, nell’articolo 4 viene concessa Proroga fino al 31 dicembre 2015 all’attività dell’Unità Tecnica-Amministrativa istituita per la Regione Campania col compito di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria.

Il riferimento all’Ilva di Taranto è invece contenuto nell’articolo 7, di modifica al Decreto Ilva (decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89), e nell’articolo 8 dove si da l’Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l’Ilva di Taranto ricadenti in area SIN.

Un riferimento più generale anche in materia di dissesto idrogeologico: l’articolo 6 modifica il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, relativamente all’attività dei commissari, che potranno avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione lavori e collaudo, per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessate dagli interventi, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell’ANAS”.

All’articolo 9 si trovano “Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria”: si introduce nel decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l’Art. 65-bis. (Misure per la salvaguardia della continuità aziendale) che consentirà ai commissari straordinari il potere di regolare convenzionalmente con l’acquirente dell’azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.

Combustione dei rifiuti

L’articolo 4 del Decreto introduce il reato di Combustione dei rifiuti, già annunciato nei giorni scorsi: prevista dunque l’introduzione nel Testo unico Ambientale dell’articolo 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) che detta le sanzioni per l’attività criminosa; lo riportiamo per intero:
“Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti).1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell’articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l’uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e)».
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell’ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Redazione InSic

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