Emissioni ETS: definiti gli importi delle tariffe

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Con DECRETO 6 dicembre 2021 il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA disciplina le tariffe del regime EU ETS (European Emissions Trading System – scopri cos’è e come funziona) relative alle attività svolte a  favore dei gestori o  degli operatori aerei ai sensi del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47(all’art. 46, comma 2). Le tariffe coprono il costo effettivo dei servizi delle attività.

Il Decreto abroga il precedente Decreto del 25 luglio 2016 che regolamentava le «Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS”

A chi si applicano le tariffe del Sistema EU-ETS

Le tariffe si applicano ai soggetti rientranti nella disciplina EU ETS ovverosia le emissioni provenienti dalle attività indicate all’allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all’allegato II al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, si tratta del Decreto attuativo della direttiva (UE) 2018/410 di riferimento in materia di riduzione delle emissioni del trasporto aereo e promozione di investimenti a favore di basse emissioni di carbonio.

L’Art.3 riguarda i pagamenti degli Operatori aerei, mentre l’Art.4 riguarda i pagamenti da parte dei gestori di un impianto fisso, infine l’art.5 riguarda gli impianti di dimensioni ridotte e ridottissime.

Per le attività di ispezione degli impianti fissi è previsto un riconoscimento economico da parte del gestore, regolato all’art.6, mentre l’art. 7 indica i costi per la Gestione del Sistema di registri.

Il Decreto legislativo 47/2020: come funziona il sistema ETS

In base al D.lgs. 47/2020 (art. 15) del suddetto decreto, nessun impianto può esercitare le attività elencate nell’allegato I che comportino nel loro svolgimento emissioni di gas ad effetto serra specificati nell’allegato II, a meno che il relativo gestore non sia munito dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.

Le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate con provvedimenti antecedenti all’entrata in vigore del D.lgs. 47/2020, ove non già revocate, rimangono valide quali autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell’art. 16, comma 3 del D.lgs. 47/2020.

I gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. D.lgs. 47/2020 che non siano già in possesso di una valida autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, hanno l’obbligo di presentare al Comitato la domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 16 del decreto citato almeno 90 giorni prima della data dell’avvio del funzionamento normale dell’impianto, secondo le modalità esposte all’interno della scrivania telematica riservata ai Gestori degli Impianti.

Ulteriori informazioni:

Come pagare le tariffe ETS?

I pagamenti vanno effettuati attraverso la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità, individuata nel «Portale ETS»; ciascun gestore di impianti fissi dovrà pagare 350,00 entro il 31 gennaio 2022, (per l’utilizzo del sistema telematico) per il periodo dal 2021 al 2025.

Tariffe ETS: il Decreto legislativo 30/2013

Il DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 30 attua in Italia la direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Il Decreto prevede espressamente (all’art. 41, commi 2, 3 e 4) l’emanazione di un decreto di fissazione delle tariffe, le quali devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, da individuarsi tenendo conto anche della complessità delle prestazioni richieste; sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni.

Tariffe ETS: i Soggetti interessati

Le tariffe previste dal decreto riguardano operatori operatori interessati a:
a) le attività di cui all’art. 4, comma 4, lettera o-bis), all’art. 8, comma 5, all’art. 9, all’art. 21, all’art. 22, comma 4, all’art. 23, comma 1, e all’art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2013 relative alla redazione e all’approvazione della lista degli operatori aerei amministrati dall’Italia, all’assegnazione e rilascio quote, alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra; ogni anno, gli operatori aerei e i gestori, per ciascun impianto autorizzato ad emettere gas a effetto serra, verseranno una tariffa pari a euro 250. Per l’anno 2016, la tariffa va versata entro trenta giorni dalla pubblicazione del DM 25/7/2016 (24 settembre). A partire dal 2017, il versamento va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno con le medesime modalità(vedi art.2 del DM 25/7/2016).

b) le attività di cui all’art. 10, comma 3, all’art. 13 e all’art. 15, comma 1, del medesimo decreto relative al rilascio e al riesame dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e all’approvazione del Piano di monitoraggio; la tariffa è pari a euro 250 e va effettuato prima della presentazione della domanda mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente con la ricevuta che attesta il versamento allegata alla istanza di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra o di approvazione del Piano di monitoraggio, pena l’improcedibilità della stessa (vedi art.3 del DM 25/7/2016).

c) le attività di cui all’art. 10, comma 4, e all’art. 16, del decreto legislativo medesimo relative alle modifiche degli impianti e all’aggiornamento dei Piani di monitoraggio; la tariffa è pari a euro 62 e il pagamento va effettuato prima della presentazione della domanda mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente (vedi art.4 del DM 25/7/2016)

d) le attività di cui all’art. 28, comma 1, del decreto legislativo medesimo per la gestione della sezione italiana del Registro dell’Unione sono differenziate per tipologia di conto e pari a: i) euro 180 per il conto deposito; euro 360 per il conto personale e di scambio; euro 500 per i conti dei verificatori; euro 1000 per i conti di piattaforma esterna.
Le tariffe di cui al comma 1 sono versate tra il 1° settembre e il successivo 15 ottobre di ciascun anno (vedi art.5 del DM 25/7/2016).

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Redazione InSic

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