Emissioni in atmosfera: condizioni per l’autorizzazione impianto

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La Cassazione Penale, con sentenza n. 36903 del 14 settembre 2015, ha accolto il ricorso del titolare di un’impresa che era stato condannato per l’emissione di sostanze pericolose in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 D.Lgs. 152/2006, per aver esercitato la propria attività senza l’autorizzazione e senza comunicazione.
I giudici hanno affermato che l’articolo in questione si applica nel caso in cui l’impresa emetta concretamente le emissioni in atmosfera e non, come nel caso in questione, quando l’emissione non sia stata accertata.


Il fatto
Il titolare di una ditta di produzione e commercializzazione di infissi e materiali per l’arredamento, è stato condannato per il reato previsto dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 152, art. 269, per aver esercitato la propria attività senza autorizzazione e senza dare comunicazione all’autorità competente.
Per questo motivo ha presentato ricorso per cassazione sostenendo che l’obbligo dell’autorizzazione di cui all’art. 269, va applicato agli stabilimenti che producono effettivamente emissioni in atmosfera e non a quelli che sono potenzialmente idonei a produrre emissioni, in quanto le emissioni devono effettivamente sussistere.
Il ricorrente ritiene che il Tribunale, in primo grado, lo abbia condannato senza dimostrare la concreta produzione delle immissioni inquinanti, avendo seguito un iter logico privo di accertamento e motivazione.

Secondo la Cassazione Penale
La Cassazione Penale ha ritenuto fondato il ricorso del titolare della ditta sul motivo concernente la concreta produzione di emissioni, di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006.
I giudici di legittimità hanno affermato che l’articolo 279 si applica nei casi in cui ci sia una concreta prova della produzione di emissioni di sostanze pericolose in atmosfera e in assenza di autorizzazione dell’impianto, non essendo sufficiente, per la configurazione della responsabilità, la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti (così Sez. 3, n. 5347 del 12/01/2011).
Le emissioni, dunque, devono essere effettivamente sussistenti, posto che l’art. 269 T.U.A. prescrive che l’autorizzazione deve essere richiesta per tutti gli stabilimenti che producono emissioni.
Inoltre, con la nuova disciplina dell’art. 267, c.1, è precisato che l’art. 269 si applica agli impianti che producono emissioni in atmosfera; chiarendo così che non è la generica possibilità di emissioni ad essere configurata come reato, come accadeva con la precedente disciplina, ma è punita la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell’impianto (Sez. 3, n. 40964 del 11/10/2006).
Pertanto, la condotta dell’impianto senza autorizzazione sarà incriminata nel caso in cui lo stesso produrrà emissioni nell’atmosfera. Diversamente, l’impianto non sarà soggetto alla richiesta di autorizzazione.
Per gli Ermellini, il tribunale di primo grado, non ha fatto riferimento alle effettive emissioni in atmosfera in relazione all’attività di produzione e commercializzazione di infissi interni ed esterni e materiali per l’arredamento dell’impresa, ma si è soltanto limitato a registrare l’assenza dell’autorizzazione senza accertare se l’impianto producesse emissioni in atmosfera; solo in quest’ultimo caso, infatti, l’impresa è obbligata a richiedere l’autorizzazione.
Per queste ragioni la Cassazione ha rinviato il giudizio al Tribunale di primo grado per far annullare la sentenza emessa.


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Redazione InSic

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