Regolamento emissioni industriali

Emissioni industriali: in arrivo nuovo portale UE

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Il Regolamento 2024/1244 del Parlamento UE e del Consiglio sulla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali prevede la creazione di un portale europeo sulle emissioni industriali. Sarà in vigore dal 22 maggio 2024 e si applicherà a partire dal 1° gennaio 2028.

Di cosa si occupa il nuovo Regolamento europeo?

È in vigore dal 22 maggio 2024, il Regolamento (UE) 2024/1244 che stabilisce le norme per la raccolta e la comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali e istituisce un portale sulle emissioni industriali a livello dell’Unione, sotto forma di una banca dati online che darà accesso pubblico a tali dati.

Il nuovo provvedimento abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti) e si applicherà a partire dal 1° gennaio 2028.

Qual è l’obiettivo del regolamento 2024/1244?

Il regolamento nasce con l’obiettivo di migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni attraverso la creazione del nuovo portale. Ulteriore scopo è quello di identificare le fonti di inquinamento industriale e permettere il monitoraggio dell’inquinamento industriale, per contribuire alla sua prevenzione e riduzione.

Cosa conterrà il nuovo portale sulle emissioni industriali?

Il portale conterrà in particolare i dati:

  • sulle emissioni, nell’aria, nell’acqua e nel suolo, di sostanze inquinanti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento in parola.
  • sui trasferimenti fuori sito di rifiuti (articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e di sostanze inquinanti in acque reflue (articolo 6, paragrafo 1, lettera c);
  • sull’uso dell’acqua, dell’energia e delle materie prime pertinenti (articolo 6, paragrafo 1, lettera d);
  • sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, ove disponibili (articolo 8, paragrafo 1);

nonché le informazioni sulle singole installazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma della direttiva 2010/75/UE; e le informazioni contestuali (articolo 6, paragrafo 1, lettera e).

Il portale conterrà anche i link alle seguenti banche dati:

  • i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituiti dagli Stati membri in conformità del protocollo;
  • altri registri, banche dati o siti web esistenti accessibili al pubblico, che danno accesso ai dati da comunicare a norma della legislazione dell’Ue in materia di cambiamenti climatici, protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo e gestione dei rifiuti.

Come si potrà valutare la qualità dei dati comunicati sul portale?

I gestori di un’installazione soggetta agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 6 del regolamento garantiscono che i dati comunicati siano di alta qualità.

Le autorità competenti valuteranno la qualità dei dati trasmessi, in particolare per quanto riguarda la completezza, coerenza e credibilità di tali dati.

Emissioni sostanze inquinanti: definizioni

  1. Cosa si intende con il termine “emissione”?

    Il regolamento 1244/2024, all’art. 3, comma 5, definisce “emissione”: qualsiasi introduzione di una sostanza inquinante nell’ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi le fuoriuscite, l’emissione, lo scarico, l’iniezione, lo smaltimento o l’abbandono, o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue.

  2. Cosa si intende con l’espressione “sostanza inquinante”?

    Il regolamento europeo 2024/1244, all’art. 3, comma 6, definisce «sostanza inquinante»: la sostanza o il gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e in seguito alla loro introduzione nell’ambiente.

  3. Cosa si intende con la dicitura “fonti diffuse”?

    Il regolamento UE 2024/1244, all’art. 3, comma 6, definisce come «fonti diffuse»: le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti nell’atmosfera, nell’acqua o nel suolo, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata.

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