Formazione in acustica ambientale: i commissari della prova finale anche in videoconferenza

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Con Decreto 25 marzo 2019 il Ministero dell’Ambiente corregge il Decreto 25 gennaio 2018 con cui si erano definite le caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale (di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del D.Lgs. n.262/2002). La modifica riguarda la Prova finale e la possibilità per i componenti della Commissione esaminatrice di partecipare in videoconferenza a specifiche condizioni…

La modifica del Decreto 25 marzo 2019


La Modifica riguarda l’art. 5 del decreto 25 gennaio 2018 che riguarda i contenuti della “Prova finale”. Si aggiunge un paragrafo 3 bis, che ora prevede che in casi eccezionali la partecipazione dei componenti della commissione alla prova finale può svolgersi in videoconferenza, previa autorizzazione del Ministero dell’ambiente, secondo le modalità indicate dal presidente di commissione.”
E si aggiunge che “In ogni caso l’utilizzo della videoconferenza è subordinato ai seguenti presupposti: l’aula nella quale si tiene la prova finale deve essere interamente visibile al fine di consentire il controllo sul corretto svolgimento dell’esame; i quiz a risposta multipla devono essere diversi per ogni candidato e la loro formulazione da parte della commissione deve essere previamente approvata dal presidente; la correzione dei quiz, alla presenza di tutti i membri della commissione, deve avvenire in videoconferenza”.

La Prova finale del corso in acustica ambientale nel DM 25 gennaio 2019


L’art.5 del decreto 25 gennaio 2018 continua a prevedere che i crediti formativi sono attribuiti dagli enti formatori solo a seguito del superamento della prova costituita da almeno 30 quiz a risposta multipla, 10 per ognuno dei moduli, e si intende superata con almeno il 70% delle risposte corrette per ciascun modulo.
Va costituita una commissione esaminatrice, composta dai docenti del corso e da un membro esterno designato dal Ministero dell’ambiente, con funzione di presidente di commissione e che ora, ai sensi della modifica apportata dal DM 25/3/2019 possono operare in videoconferenza in casi eccezionali. I costi per lo svolgimento della funzione di Commissario sono a carico dell’organismo di certificazione che ha erogato il corso che, in quanto enti formatori, devono conservare la documentazione relativa ai corsi effettuati anche al fine di consentire eventuali accertamenti da parte dell’Organismo nazionale di accreditamento nella fase di rilascio/mantenimento/rinnovo dell’accreditamento.

Il DM 25 gennaio 2019


Con Decreto 25 gennaio 2018 il Ministero dell’Ambiente ha definito le caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale (di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del D.Lgs. n.262/2002). Il decreto si rivolge al personale che effettua i controlli, tenuto alla frequenza di questi corsi tenuti da specifici Organismi di accreditamento. Negli allegati le caratteristiche minime, moduli, programmi e regole per i crediti formativi.

Riferimenti normativi


DECRETO 25 marzo 2019 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Modifica dell’articolo 5 del decreto 25 gennaio 2018 concernente la definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera B), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. (19A02402)
(GU n.85 del 10-4-2019)

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Redazione InSic

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