Continuiamo con l’analisi del regolamento RENTRI introdotto con D.M. n.59/2023: dopo aver visto i contenuti del Decreto, la sua entrata in vigore e il Registro di carico e scarico dei rifiuti, passiamo alle disposizioni per il Formulario di identificazione dei rifiuti: cos’è? come funziona e quali tipologie sono ora a disposizione degli operatori del settore rifiuti
Nell'articolo
Cos’è il Formulario di identificazione dei rifiuti
Il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti. Il Formulario è stato introdotto e regolato all’articolo 193 comma 1 del Testo Unico Ambiente, D.Lgs. n.152/2006. Lo regolamentava il D.M. n. 145 del 1/4/98, abrogato poi dal Decreto RENTRI, il DM 4 aprile 2023, n. 59 in vigore dal 15 giugno 2023, che ne detta la disciplina agli artt. 5, 6 e 7 e riporta all’allegato II il Modello di Formulario.
Il RENTRI distingue un Formulario digitale ed uno cartaceo. Vediamo quindi chi emette il certificato, le nuove regole sulla vidimazione e trasmissione.
Chi emette il formulario di identificazione dei rifiuti?
Il FIR emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell’allegato II del D.M. n. 59/2023 ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto. Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore. [art. 5 del D.M. n. 59/2023]
Formulario rifiuti: la vidimazione
Il formulario di identificazione del rifiuto è vidimato digitalmente con le modalità indicate all’articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalità di cui all’articolo 7, comma 2, se in formato digitale.
[art. 6 del D.M. n. 59/2023]Chi è responsabile per il Formulario di identificazione rifiuti?
La responsabilità per il FIR è del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza.
[art. 6 del D.M. n. 59/2023]Registro di carico e scarico e del Formulario
I modelli di Registro di carico e scarico e del Formulario sono applicabili a partire dalle date di iscrizione al RENTRI di cui all’art.13 Fino a quel momento continueranno ad applicarsi le disposizioni dell’art.190 comma 2 e art. 193 commi 3, 4, 5 del TUA: tale disciplina si applica a quanto non espressamente regolato dal RENTRI.
(vedi in fondo le norme del Codice Ambiente).
Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo
Il FIR cartaceo riguarda i produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI
- viene generato conformemente ai modelli di cui all’allegato II del Decreto RENTRI
- è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.
- È stampato su moduli A4,
- è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un’altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore.
[art.6 del D.M. n. 59/2023]
Trasmissione del FIR cartaceo
Il trasportatore provvede a trasmettere una copia del Formulario al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire:
- mediante consegna diretta da parte del trasportatore;
- mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;
- mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI secondo le procedure operative di cui all’articolo 21.
Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale
Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è un documento informatico il cui formato è definito con le specifiche tecniche ancora da definire (da parte del MASE).
- è emesso e gestito in modalità digitale secondo quanto indicato dall’articolo 6 nel rispetto delle procedure operative di cui all’articolo 21, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell’articolo 20;
- è vidimato digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI
- viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto.
- la sottoscrizione da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 8.
[art.6 del D.M. n. 59/2023]
Documentazioni allegate al FIR digitale
In base all’articolo 7 del Decreto RENTRI, il rifiuto va accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto per agevolare i controlli su strada durante il trasporto (vedi modello di cui all’Allegato II)
In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche (ancora da definire, come richiesto all’art.8.)
Deve essere possibile la riproduzione dei documenti archiviati e dei documenti posti in conservazione e la verifica della corrispondenza delle informazioni trasmesse al RENTRI.
[art.7 del D.M. n. 59/2023]
Trasmissione del FIR digitale
La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene attraverso il RENTRI e consente di adempiere gli obblighi previsti dall’articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Il formulario è così reso disponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.
Formulario di identificazione dei rifiuti – normativa Codice Ambiente D.lgs. n.152/2006
Articolo 193 del D.lgs. n.152/2006 (Trasporto dei rifiuti). 1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalita' di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilita' di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta. 3. Fino alla data di entrata in vigore ((dei modelli contenuti nel decreto)) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonche' le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. 4. Fino all'emanazione ((dei modelli contenuti nel decreto)) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo e' redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresi' dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia puo' essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni. 5. Fino alla data di entrata in vigore ((dei modelli contenuti nel decreto)) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalita' di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto e' prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
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