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Formulario per l’identificazione dei rifiuti: la vidimazione è online

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Le Camere di Commercio informano che, a partire dall’8 marzo 2021 è disponibile il servizio gratuito Vi.Vi.Fir, per la vidimazione digitale dei formulari per l’identificazione dei rifiuti trasportati, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 19, del D.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 uno dei decreti del PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE che ha modificato l’art. 193 del D.lgs. n.152/2006, che regola la produzione del formulario.Realizzato da Ecocerved, e messo a disposizione da Ecocamere,il servizioVi.Vi.Fir(vidimazione virtuale del formulario)permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dal sistema delle Camere di commercio, previa registrazione e senza alcun costo.

Identificazione dei rifiuti: chi può accedere a VI.VI.FIR.?

L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare. Nel caso di impresa il sistema Vi.Vi.Fir verifica mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di ente viene inviata una richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presente in Indice PA.Il rappresentante dell’impresa o dell’ente, una volta inseriti i dati anagrafici può:

  1. Operare in prima persona;
  2. Delegare uno o più persone, che accederanno anch’esse tramite autenticazione forte, ad effettuare le successive operazioni e potranno a loro volta delegare altre persone);
  3. Richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo, associate all’impresa / ente, che dovrà fornire al software gestionale che utilizzerà per consentire l’autenticazione applicativa.

In cosa consiste la vidimazione dei rifiuti?

L’utente potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto, in sostituzione della vidimazione digitale, in due modalità:

  • On lineaccedendo al portale web Vi.Vi.Fir; il sistema dopo avere generato il numero univoco del formulario consente all’utente di produrre un modello prefincato, in formatoconforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145e contraddistinto dalla presenza di un QR Code. L’utente può stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel gestionale;
  • Applicativamenteattraverso il proprio sistema informatico. Interfacciandosi ai servizi applicativi, il sistema informativo gestionale si autenticarsi con le credenziali tecniche e richiede l’emissione dell’identificativo univoco da riprodurre, attraverso il proprio gestionale, sul formulario.

Formulario di identificazione dei rifiuti: cos’è?

IlFormulario di identificazione dei rifiutiè il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti, definito dal D.M.n. 145 del 1/4/98. Anche il formulario è soggetto alla vidimazione, che può essere effettuatanellaCamera di commercio territorialmente competente o presso l’Agenzia delle entrate.Si differenzia dal Registro di carico e scarico rifiuti, il documento ambientale sul quale devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti. Lo schema di registro attualmente in vigore è quello previsto dal D. M.n. 148 del 1/4/98.
La vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti deve essere effettuata dalla Camera di commercio territorialmente competente.

Formulario di identificazione dei rifiuti:cosa prevede il Codice Ambiente?

Di seguito l’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020.“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di CommercioLa medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario.Una copia rimane presso il produttore e l’altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione.Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

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Redazione InSic

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