Il D.Lgs. 14 marzo 2014 n.49 (in Gazzetta ufficiale n.73 del 28-3-2014) cd. Decreto RAEE che attua in Italia la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Emanato a breve distanza dal decreto ministeriale 21 febbraio 2013 del Ministero dell’Ambiente in materia di riduzione delle sostanze pericolose dei RAEE, e del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 (in GU del 15-3-2014) sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Di seguito, l’analisi e le ultime novità di aggiornamento sul Decreto RAEE.
Nell'articolo
Decreto RAEE: le norme (europee) sulla gestione dei RAEE
Obiettivi del D.Lgs. 14 marzo 2014 n.49 è prevenire/ridurre impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle AEE e dalla produzione e gestione dei RAEE (articolo 1) in ottemperanza dei criteri previsti dal Codice Ambiente (artt. 177-180 D.lgs. 152/2006).
Il Decreto è entrato in vigore il 12 aprile 2014.
D.Lgs. 49/2014: a chi si applica?
Il Decreto RAEE si applica
- alle AEE rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I, sino al 14 agosto 2018;
- alla AEE classificate nelle categorie dell’Allegato III dal 15 agosto 2018.
Il decreto non si applica (art. 3) a
- le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari;
- le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che e’ esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione, purché’ possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
- le lampade a incandescenza.
L’articolo 3 specifica poi un elenco di AEE per le quali il decreto non si applica a far data dal 15 agosto 2018.
Gestione RAEE: il D.Lgs. n.49/2014
L’articolo 5 assegna al Ministero dell’Ambiente di concerto con il MISE il compito di stabilire regole (nel rispetto dei Criteri di priorità nella gestione dei RAEE di cui all’articolo 6) per
- la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio
- favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonché’ le operazioni di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, con particolare riguardo per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita;
- sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE. All’articolo 7, il D.Lgs. n.49/2014 stabilisce che i RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo (costituiti in conformità al decreto di cui all’articolo 180-bis, comma 2, del Codice Ambiente), dove saranno costituite aree adibite al “deposito preliminare alla raccolta” dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.
RAEE: obblighi per i produttori
Il D.Lgs. 49/2014 contiene cinque Titoli: nel Titolo I (Principi generali), dove si disegna il Sistemi di gestione dei RAEE con riferimento agli obblighi dei produttori di AEE (art. 8) i quali possono organizzarsi in sistemi individuali (art 9) e collettivo (art. 10).
Il Capo II è tutto dedicato alle operazioni di “Deposito preliminare alla raccolta, raccolta, trattamento adeguato e recupero” (artt. 11-1) mentre il Capo III approfondisce le “Autorizzazioni, spedizioni e vendita a distanza” di RAEE da parte di impianti o imprese (artt. 20-22).
Il Titolo III riguarda il “Finanziamento della gestione dei RAEE” (artt. 23-25), gli oneri informativi (Titolo IV), sull coordinamento-controllo e vigilanza sulla gestione dei RAEE, che passa attraverso la regolamentazione del Centro di coordinamento (artt. 34 e 35) e del Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE (art. 36).
Gestione RAEE e sanzioni
Il Titolo VI riguarda invece le sanzioni per:
- il distributore (art. 38) che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un’AEE (sanzione da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso)
- il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000) (vedi ulteriori violazioni infra art. 8 co2 lett. a)-h))
- mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro del Centro di Coordinamento (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000)
Gli Allegati
Segnaliamo che l’Allegato V indica gli “Obiettivi di recupero minimi” nel Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta applicabili per categoria dal sino al 14 agosto 2015 con riferimento alle categorie di AEE elencate nell’allegato I.
Invece, l’Allegato VI detta i requisiti minimi per le spedizioni di AEE usate e non RAEE (indicando la documentazione da presentare per distinguere AEE da RAEE.
Gli Allegati VII e VIII riguardano da vicino gli “Impianti di trattamento” indicando le modalità di gestione dei raee (All. VII) e i Requisiti tecnici degli impianti (All. VII)
L’Allegato X detta infine le informazioni per la registrazione e le comunicazioni presso il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.
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