Gestione e vigilanza su traffico rifiuti: definito il riparto del contributo ministeriale

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Con Decreto del 28 marzo 2018 il Ministero Ambiente fissa il contributo a lui dovuto per l’anno 2016 per la propria attività di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, da parte dei Consorzi e dei soggetti individuati dal Codice attraverso specifiche quote di riparto, fissate in parte in quota fissa, in parte con riferimento al valore della produzione, entro 90 giorni a partire dal 24 maggio 2018.

Il contributo dovuto
Il contributo a favore del Ministero dell’ambiente riguarda l’attività di prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e la vigilanza sulla efficienza ed economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché sulla tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
L’attività di vigilanza e controllo prevede un importo da corrispondere di due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione; il riparto avviene ogni anno con decreto ministeriale (da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno) ed è a carico del Consorzio nazionale imballaggi (di cui all’articolo 224) e dei soggetti (di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c)) e dei Consorzi (di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228).

I soggetti obbligati
Oltre al Consorzio nazionale imballaggi, sono tenuti al riparto del contributo (vedi art. 2 del DM 28/3/2018) i produttori e utilizzatori di imballaggi, (indicati all’art. 221, comma 3, lettere a) e c) e vari Consorzi:
• Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (art.233)
• Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (art.234)
• Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (art. 236)
Nonché quelli istituiti per la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art.227) e pneumatici fuori uso (art.228).
Sono esclusi dal pagamento del contributo i soggetti che hanno operato per meno di sei mesi nel 2016 e che alla data di pubblicazione del decreto (avvenuta il 24 maggio 2018) hanno cessato la propria attività.

Il riparto del contributo
La quota di riparto per ogni tipologia di rifiuto è riportata in allegato al Decreto col nome del Consorzio/Soggetto interessato.
Il contributo si compone (art.3 del DM 28/3/2018) di una quota fissa pari all’0,2% del contributo complessivo e di una quota commisurata al valore della produzione indicato nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 oppure, se non ancora depositato presso il registro delle imprese, nel precedente bilancio d’esercizio.
Il pagamento (art.4 del DM 28/3/2018) deve essere effettuato entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto (avvenuta il 24 maggio 2018).

Riferimenti normativi:
DECRETO 28 marzo 2018 MINISTERO DELL’AMBIENTE
Riparto del contributo dovuto per l’anno 2016, previsto dall’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU Serie Generale n.119 del 24-05-2018)

Redazione InSic

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