Ai sensi del DPR 7/3/2016 si intende (art. 2) per «Impianti di recupero» quegli impianti di trattamento aerobico di compostaggio e di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, mentre per «frazione organica dei rifiuti urbani» i rifiuti organici così come definiti all’art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i rifiuti di manufatti e imballaggi compostabili certificati secondo la norma UNI EN 13432:2002.
Il decreto intende prevenire e ridurre il più possibile gli effetti negativi su ambiente e salute umana derivanti dalla gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, e raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’Unione europea in tema di riciclaggio e di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili (nel decreto legislativo n. 152/2006 si stabilisce il raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il 65% dei rifiuti prodotti).
A tal fine indica le necessità impiantistiche per la corretta gestione della frazione organica raccolta in maniera differenziata.Il decreto, inoltre, (art. 1)a) effettua la ricognizione dell’offerta esistente di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani, raccolta in maniera differenziata, articolata per regioni (Allegato I);
b) individua il fabbisogno teorico di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni(Allegato II);
c) individua il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni Allegato III).
La ricognizione dell’offerta esistente e l’individuazione del fabbisogno teorico e residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolate per regioni, possono essere aggiornate, con cadenza triennale, sulla base di apposita richiesta da parte delle Regioni e delle province autonome.
La richiesta va adeguatamente motivata, e indirizzata al Ministero dell’ambiente e deve riportare la seguente documentazione:
a) dati riferiti alle capacità degli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata;
b) dati riferiti ai livelli di intercettazione della frazione organica dei rifiuti urbani.
Il Ministero dell’Ambiente, con cadenza triennale, esaminata tale documentazione e propone le necessarie modifiche del decreto, secondo il procedimento di cui all’art. 35, comma 2, del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Riferimenti normativi:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2016 Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell’offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni. (GU n.91 del 19-4-2016)
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore